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deve escludersi la riconducibilità dei servizi assicurativi alla categoria dei “servizi di natura intellettuali”

risulta evidente che il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un’attività di consulenza, né, più in generale, un’attività da svolgersi nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore

Tar Roma sentenza numero 11717 del 3 dicembre 2018


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