Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di procedere alla corretta qualificazione della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, atteso che quest’ultima, pur chiedendo accertarsi l’illiceità del comportamento tenuto nel corso della procedura di gara dall’Amministrazione aggiudicatrice per violazione delle regole di buona fede e salvaguardia altrui, poi conclude nell’individuare la causa dell’illecito nelle illegittimità provvedimentali già accertate nel corso di precedenti giudizi amministrativi, afferenti alla fase di gara antecedente all’aggiudicazione in suo favore, ovvero riconducibili proprio alla violazione di quelle regole di validità della procedura poste indistintamente dal legislatore a tutela di tutti i contraenti partecipanti.
sentenza numero 174 del 29 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
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