passaggio tratto dalla sentenza numero 485 del 19 luglio 2013 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria
Sentenza integrale
N. 00485/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2008, proposto da:
Consorzio per lo Ricorrente della Provincia di Reggio Calabria (Ricorrente), rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Gabriella D’Ottavio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Consorzio Ricorrente in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto,77;
contro
ANAS Spa, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per
la declaratoria e l’accertamento dell’inadempimento della società Anas per violazione dell’art. 17 del disciplinare di concessione relativo ad un tratto della S.S.18 “Tirrena Inferiore” stipulato con il Consorzio Ricorrente in data 20/7/2000, con conseguente accertamento e condanna dell’Anas all’obbligo di svincolare la polizza fideiussoria contratta dal Consorzio Ricorrente, nonché per l’accertamento della responsabilità della predetta società in ordine ai danni subiti dal ricorrente a seguito di detto inadempimento e conseguente condanna al pagamento degli importi richiesti in via risarcitoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il Consorzio RICORRENTE agisce per ottenere la condanna dell’ANAS al risarcimento del danno subito per il mancato svincolo della polizza fideiussoria inerente lo svolgimento dei lavori in concessione meglio indicati oltre, nonché per la condanna a svincolare la predetta cauzione.
A tale proposito, espone, più precisamente che veniva stipulato tra le parti il contratto del 20/07/2000 con il quale l’Anas-Ente Nazionale per le strade – Compartimento per la viabilità della Calabria sede di Catanzaro concedeva al Consorzio RICORRENTE l’autorizzazione per l’esecuzione lungo un tratto di strada di competenza della stessa Anas di lavori di posa longitudinale e trasversale di rete fognante lungo un tratto della S.S.18 tra Rosarno e Gioia Tauro (opera che rientra nell’ambito di un più esteso progetto denominato MA/CL/RC/ – GRS09 “ Potenziamento Impianto di depurazione dell’agglomerato Industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando e raccolta liquami dai Comuni limitrofi”, già aggiudicato dal Consorzio Ricorrente all’ATI Costruzioni Dondi, con contratto d’appalto stipulato in data 18/10/1999 Rep. N. 70494).
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed in adempimento di quanto prescritto dal sopra citato art.17, il Consorzio contraeva con la società assicuratrice Ras ed in favore della società Anas la polizza fideiussoria n.40729591-2 del 17/7/2000 per l’importo di Lire 650.000.000, ora € 335.697,00.
I lavori concernenti il tratto di strada oggetto della concessione Anas e del presente giudizio, venivano – secondo il Consorzio – regolarmente ultimati, compresi i ripristini, per il tramite di impresa appaltatrice, nei primi mesi dell’anno 2003 ; tutti i restanti lavori ( non costituenti oggetto del presente giudizio), concernenti l’intero progetto MA/CL/RC-GRS09, venivano ultimati in data 30/09/2004, come risulta dal certificato ultimazione lavori in pari data.
Eseguiti i lavori ed effettuata, secondo l’RICORRENTE ricorrente, la verifica della loro regolarità, veniva richiesto e più volte sollecitato lo svincolo della polizza fideiussoria ai sensi della predetta convenzione, senza tuttavia ottenerlo, con la conseguenza che il Consorzio continuava a pagare i relativi premi sin dal 2004 (data di ultimazione dei lavori).
Tra le parti si svolgeva un’articolata corrispondenza, meglio riepilogata in atti, nonostante la quale l’ANAS non riteneva di aderire alla richiesta di svincolo, peraltro manifestando alcuni rilievi sull’avvenuta effettuazione dei lavori, contestati dal Consorzio, con la conseguenza che quest’ultimo Ente ha proposto l’odierno ricorso con il quale chiede di accertare e dichiarare che:
– ai sensi dell’art. 17 del disciplinare citato in premessa il Consorzio ha regolarmente ultimato già nel mese di maggio dell’anno 2004( data del primo sopralluogo ) e, in via gradata, dal 30/09/2004 (data del certificato ultimazione lavori dell’intero progetto GRS09), i lavori relativi al tratto di strada oggetto della concessione Anas; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare che ad oggi i lavori in questione risultano regolarmente ultimati; conseguentemente accertare e dichiarare che, sempre ai sensi della citata norma del disciplinare, alle predette date , per come sarà accertato, o in via gradata trascorsi sei mesi dalle stesse date, è sorto l’obbligo a carico della Società Anas di svincolare la polizza fideiussoria stipulata dal Consorzio;
– accertare e dichiarare conseguentemente l’obbligo della società Anas di svincolare la polizza fideiussoria stipulata dal Consorzio, come previsto dal citato art. 17 del disciplinare e condannare la predetta società a restituire al Consorzio ricorrente la polizza in originale con annotazione di svincolo o comunque a porre in essere in favore del Consorzio gli adempimenti necessari per svincolare detta polizza;
– in punto di richiesta di risarcimento danni, accertare e dichiarare la responsabilità dell’Anas per i danni subiti dal Consorzio in conseguenza dell’illegittimo mancato svincolo della polizza in questione, quantificando tali danni nello stesso importo ingiustamente pagato dal Consorzio Ricorrente alla società assicuratrice RAS a titolo di premi dal maggio 2004 ad oggi ( corrispondente in totale ad € 7.200,00), o, in via gradata, dalle diverse date accertate in corso di giudizio, oltre gli importi pagati successivamente sino alla emananda sentenza, interessi e rivalutazione, con conseguente condanna della società Anas al pagamento delle predette somme in favore del Consorzio ricorrente.
Si è costituita l’ANAS che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa, dopo breve discussione con particolare riguardo all’approfondimento della tematica relativa alla giurisdizione sulla domanda, è stata trattenuta in decisione.
Sull’odierna domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice ordinario, avendo riguardo la controversia ad una questione relativa a diritti soggettivi ed all’esecuzione di un rapporto negoziale.
Invero, va rilevato che la difesa dell’RICORRENTE prospetta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto tra l’Ente e l’ANAS sarebbe intercorso un rapporto di tipo concessorio, avendo quest’ultima Azienda affidato a tale titolo al Consorzio l’esecuzione dei lavori infrastrutturali nel comprensorio di riferimento.
Tuttavia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai rapporti di concessione su beni pubblici si arresta di fronte alle questioni inerenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” (art. 133, comma 1, lett. “b” del c.p.a.), che sono invece attribuiti all’autorità giudiziaria ordinaria, dal momento che in tali ambiti manca del tutto ogni riferimento all’esercizio autoritativo del potere, venendo in esame atti di tipo paritetico.
Tale è appunto il caso all’odierno esame del Collegio, ove tra le parti si controverte sulla sussistenza o meno dei presupposti negoziali per lo svincolo della polizza a garanzia di lavori eseguiti in regime di concessione su beni pubblici.
Per tali motivi, l’odierno ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione che va declinata a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, c.p.a.
Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00485/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2008, proposto da:
Consorzio per lo Ricorrente della Provincia di Reggio Calabria (Ricorrente), rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Gabriella D’Ottavio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Consorzio Ricorrente in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto,77;
contro
ANAS Spa, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per
la declaratoria e l’accertamento dell’inadempimento della società Anas per violazione dell’art. 17 del disciplinare di concessione relativo ad un tratto della S.S.18 “Tirrena Inferiore” stipulato con il Consorzio Ricorrente in data 20/7/2000, con conseguente accertamento e condanna dell’Anas all’obbligo di svincolare la polizza fideiussoria contratta dal Consorzio Ricorrente, nonché per l’accertamento della responsabilità della predetta società in ordine ai danni subiti dal ricorrente a seguito di detto inadempimento e conseguente condanna al pagamento degli importi richiesti in via risarcitoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il Consorzio RICORRENTE agisce per ottenere la condanna dell’ANAS al risarcimento del danno subito per il mancato svincolo della polizza fideiussoria inerente lo svolgimento dei lavori in concessione meglio indicati oltre, nonché per la condanna a svincolare la predetta cauzione.
A tale proposito, espone, più precisamente che veniva stipulato tra le parti il contratto del 20/07/2000 con il quale l’Anas-Ente Nazionale per le strade – Compartimento per la viabilità della Calabria sede di Catanzaro concedeva al Consorzio RICORRENTE l’autorizzazione per l’esecuzione lungo un tratto di strada di competenza della stessa Anas di lavori di posa longitudinale e trasversale di rete fognante lungo un tratto della S.S.18 tra Rosarno e Gioia Tauro (opera che rientra nell’ambito di un più esteso progetto denominato MA/CL/RC/ – GRS09 “ Potenziamento Impianto di depurazione dell’agglomerato Industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando e raccolta liquami dai Comuni limitrofi”, già aggiudicato dal Consorzio Ricorrente all’ATI Costruzioni Dondi, con contratto d’appalto stipulato in data 18/10/1999 Rep. N. 70494).
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed in adempimento di quanto prescritto dal sopra citato art.17, il Consorzio contraeva con la società assicuratrice Ras ed in favore della società Anas la polizza fideiussoria n.40729591-2 del 17/7/2000 per l’importo di Lire 650.000.000, ora € 335.697,00.
I lavori concernenti il tratto di strada oggetto della concessione Anas e del presente giudizio, venivano – secondo il Consorzio – regolarmente ultimati, compresi i ripristini, per il tramite di impresa appaltatrice, nei primi mesi dell’anno 2003 ; tutti i restanti lavori ( non costituenti oggetto del presente giudizio), concernenti l’intero progetto MA/CL/RC-GRS09, venivano ultimati in data 30/09/2004, come risulta dal certificato ultimazione lavori in pari data.
Eseguiti i lavori ed effettuata, secondo l’RICORRENTE ricorrente, la verifica della loro regolarità, veniva richiesto e più volte sollecitato lo svincolo della polizza fideiussoria ai sensi della predetta convenzione, senza tuttavia ottenerlo, con la conseguenza che il Consorzio continuava a pagare i relativi premi sin dal 2004 (data di ultimazione dei lavori).
Tra le parti si svolgeva un’articolata corrispondenza, meglio riepilogata in atti, nonostante la quale l’ANAS non riteneva di aderire alla richiesta di svincolo, peraltro manifestando alcuni rilievi sull’avvenuta effettuazione dei lavori, contestati dal Consorzio, con la conseguenza che quest’ultimo Ente ha proposto l’odierno ricorso con il quale chiede di accertare e dichiarare che:
– ai sensi dell’art. 17 del disciplinare citato in premessa il Consorzio ha regolarmente ultimato già nel mese di maggio dell’anno 2004( data del primo sopralluogo ) e, in via gradata, dal 30/09/2004 (data del certificato ultimazione lavori dell’intero progetto GRS09), i lavori relativi al tratto di strada oggetto della concessione Anas; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare che ad oggi i lavori in questione risultano regolarmente ultimati; conseguentemente accertare e dichiarare che, sempre ai sensi della citata norma del disciplinare, alle predette date , per come sarà accertato, o in via gradata trascorsi sei mesi dalle stesse date, è sorto l’obbligo a carico della Società Anas di svincolare la polizza fideiussoria stipulata dal Consorzio;
– accertare e dichiarare conseguentemente l’obbligo della società Anas di svincolare la polizza fideiussoria stipulata dal Consorzio, come previsto dal citato art. 17 del disciplinare e condannare la predetta società a restituire al Consorzio ricorrente la polizza in originale con annotazione di svincolo o comunque a porre in essere in favore del Consorzio gli adempimenti necessari per svincolare detta polizza;
– in punto di richiesta di risarcimento danni, accertare e dichiarare la responsabilità dell’Anas per i danni subiti dal Consorzio in conseguenza dell’illegittimo mancato svincolo della polizza in questione, quantificando tali danni nello stesso importo ingiustamente pagato dal Consorzio Ricorrente alla società assicuratrice RAS a titolo di premi dal maggio 2004 ad oggi ( corrispondente in totale ad € 7.200,00), o, in via gradata, dalle diverse date accertate in corso di giudizio, oltre gli importi pagati successivamente sino alla emananda sentenza, interessi e rivalutazione, con conseguente condanna della società Anas al pagamento delle predette somme in favore del Consorzio ricorrente.
Si è costituita l’ANAS che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa, dopo breve discussione con particolare riguardo all’approfondimento della tematica relativa alla giurisdizione sulla domanda, è stata trattenuta in decisione.
Sull’odierna domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice ordinario, avendo riguardo la controversia ad una questione relativa a diritti soggettivi ed all’esecuzione di un rapporto negoziale.
Invero, va rilevato che la difesa dell’RICORRENTE prospetta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto tra l’Ente e l’ANAS sarebbe intercorso un rapporto di tipo concessorio, avendo quest’ultima Azienda affidato a tale titolo al Consorzio l’esecuzione dei lavori infrastrutturali nel comprensorio di riferimento.
Tuttavia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai rapporti di concessione su beni pubblici si arresta di fronte alle questioni inerenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” (art. 133, comma 1, lett. “b” del c.p.a.), che sono invece attribuiti all’autorità giudiziaria ordinaria, dal momento che in tali ambiti manca del tutto ogni riferimento all’esercizio autoritativo del potere, venendo in esame atti di tipo paritetico.
Tale è appunto il caso all’odierno esame del Collegio, ove tra le parti si controverte sulla sussistenza o meno dei presupposti negoziali per lo svincolo della polizza a garanzia di lavori eseguiti in regime di concessione su beni pubblici.
Per tali motivi, l’odierno ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione che va declinata a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, c.p.a.
Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)