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Davanti al giudice civile una controversia concernente risoluzione contratto d’opera professionale

Considerato che l’architetto Ricorrente impugna la sentenza del TAR Lombardia in epigrafe che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità della dichiarazione di risoluzione del disciplinare di incarico sottoscritto dalla Casa di riposo con l’odierno appellante il 28.4.1989, di cui alla delibera n. 28 del 10.4.2000; 

– Ritenuto che correttamente il primo giudice ha rilevato la natura privatistica del rapporto intercorrente tra le parti, avente ad oggetto una prestazione d’opera professionale, e la natura privatistica anche dell’atto di risoluzione del rapporto; 

– Ritenuto che la sentenza appellata ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso, sussistendo la giurisdizione dell’AGO, poiché, anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, che dichiara la risoluzione del contratto d’opera professionale per inadempimento del contraente, per questo suo connotato non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti. Infatti, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., ai fini della risoluzione del contratto di affidamento della direzione dei lavori 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla  decisione numero 3582 del 5 luglio  2013  pronunciata dal Consiglio di Stato

 

Sentenza integrale

 

N. 03582/2013REG.PROV.COLL.

N. 08785/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8785 del 2005, proposto da:
Ricorrente Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfredi Bettoni e Tiziano Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini, n. 29;

contro

Casa di Riposo “Domenico Bernacchi”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n.14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 01825/2005, resa tra le parti, concernente risoluzione contratto d’opera professionale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Casa di Riposo “Domenico Bernacchi”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Bettoni e Pafundi;

 

– Premesso il contenuto dell’atto di appello da intendersi integralmente richiamato;

– Considerato che l’architetto Ricorrente impugna la sentenza del TAR Lombardia in epigrafe che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità della dichiarazione di risoluzione del disciplinare di incarico sottoscritto dalla Casa di riposo con l’odierno appellante il 28.4.1989, di cui alla delibera n. 28 del 10.4.2000;

– Ritenuto che correttamente il primo giudice ha rilevato la natura privatistica del rapporto intercorrente tra le parti, avente ad oggetto una prestazione d’opera professionale, e la natura privatistica anche dell’atto di risoluzione del rapporto;

– Ritenuto che la sentenza appellata ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso, sussistendo la giurisdizione dell’AGO, poiché, anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, che dichiara la risoluzione del contratto d’opera professionale per inadempimento del contraente, per questo suo connotato non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti. Infatti, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., ai fini della risoluzione del contratto di affidamento della direzione dei lavori;

– Ritenuto, conseguentemente, di dover confermare la sentenza appellata, condannando l’appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge, in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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