OBBLIGO DI SCHEMI TIPO (ne resta esclusa la garanzia provvisoria)
Art. 103. (Garanzie definitive)
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)
9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all’articolo 103, comma 9.
ATTENZIONE, le condizioni di polizza dovranno essere diverse in caso di AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE:
TITOLO III – CONTRAENTE GENERALE
Art. 194. (Affidamento a contraente generale)
1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
(…)
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all’articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 189;
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all’articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
RICORDIAMO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato _Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016
parere numero 855 dell’1 aprile 2016
(…)
Con riguardo al procedimento di approvazione degli schemi di polizza-
tipo previsto dal comma 9 si suggerisce di chiarire:
a) quali siano i soggetti del previo accordo sui contenuti degli schemi (imprese bancarie e assicurative; operatori economici nel settore dei lavori);
b) quali soggetti pubblici partecipino al procedimento (ANAC, Banca d’Italia, IVASS);
c) quale livello di coinvolgimento debba esser attribuito al MEF, in considerazione dell’incidenza sul settore bancario e finanziario.
In ogni caso sembra opportuno che i soggetti privati siano sentiti, ma non siano parti di un accordo prodromico a un decreto ministeriale.