Passaggio tratto dalla decisone numero 371 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 320/2012, proposto dalla società
RICORRENTE CESTI DI RICORRENTE MARIO E GIUSEPPE s.n.c.,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Moscato e Dalila Alati ed elettivamente domiciliata presso la segreteria di questo Consiglio, in Palermo, via Filippo Cordova, n. 76;
c o n t r o
il COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Puglisi ed elettivamente domiciliato presso la segreteria di questo Consiglio, in Palermo, via Filippo Cordova, n. 76;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. int. I, n. 2559 del 24 ottobre 2011.
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Guido Salemi;
Udito, altresì, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, l’avv. S. Cittadino, su delega dell’avv. M. Puglisi, per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1) – La società “Ricorrente Cesti di Ricorrente Mario e Giuseppe s.n.c.”, proprietaria di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Aci Sant’Antonio per il quale aveva ottenuto la concessione edilizia n. 29 del 10 gennaio 2004, impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza n. 13 del 13 luglio 2010 con il quale il Comune le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 23.868,33, dovuta quale differenza tra l’importo ora determinato dall’Ufficio comunale e quello calcolato al momento del rilascio della concessione edilizia.
2) – Con sentenza n. 2559 del 24 ottobre 2011, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile.
A suo avviso, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola contenuta nella concessione edilizia e relativa al “conguaglio oneri concessori per dovuti aggiornamenti, come previsto dall’art. 17 L.R. n. 4/2003”.
Inoltre, la ricorrente, avendo chiesto e ottenuto che il suo debito fosse rateizzato in otto rate mensili, avrebbe fatto acquiescenza alla pretesa dell’Amministrazione.
Infine, avrebbe natura provvedimentale la nota prot. n. 16965 del 26 giugno 2009 con la quale il Comune aveva rideterminato gli oneri concessori, instando per il loro recupero, con espresso avvertimento che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva del contributo con le modalità previste dal R.D. n. 639 del 1910.
3) – La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza, deducendo i seguenti motivi di censura:
A) – Violazione ed errata applicazione implicita dell’art. 21-oc-ties/2° L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 16, D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 5 L. n. 10/1977.
La motivazione del T.A.R. volta a dichiarare l’inammissibilità del ricorso non sarebbe sufficiente per motivarne il rigetto.
Sarebbe stato onere dell’Amministrazione giustificare documentalmente l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e, in ogni caso, dimostrare di avere dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990, in forza dell’applicazione dell’art. 21-octies della stessa legge.
B) – Difetto di motivazione della sentenza impugnata – Violazione del principio della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111 della Costituzione.
Ad avviso dell’appellante, l’Amministrazione, nelle proprie scelte nella materia de qua, deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia. Sarebbe, quindi, fuorviante l’affermazione che l’appellante avrebbe dovuto impugnare la concessione del 2004.
4) – Resiste al ricorso il Comune appellato.
5) – Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6) – In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, che è stata sollevata dal Comune sul presupposto che l’appellante non avrebbe indicato i vizi da cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata.
L’eccezione è infondata.
Emerge chiaramente dal ricorso che l’appellante ha sollevato due censure: la prima relativa a un aspetto procedimentale, consistente nella violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, la seconda relativa a un aspetto sostanziale, consistente nella violazione del principio di diritto per cui gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati alla data del rilascio della concessione edilizia e non in epoca successiva concernente l’aspetto sostanziale.
7) – Nel merito, l’appello è infondato.
8) – È infondato il primo motivo di appello.
È errato il riferimento alla normativa sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, posto che la controversia in esame coinvolge una questione di diritto soggettivo.
Infatti, alla stregua della consolidata giurisprudenza formatasi in materia, la controversia in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10, presentandosi come un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, attivabile nel normale termine di prescrizione (cfr. questo C.G.A. n. 462 e n. 466 del 27 maggio 2008 e, più di recente, n. 586 del 9 luglio 2012).
Si tratta, quindi, di controversia nella quale non viene in rilievo la normativa in materia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
9) – Pure infondato è il secondo motivo di appello.
Come rettamente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, l’istituto dell’adeguamento periodico dei contributi urbanistici ha subito diverse modifiche nel corso degli anni per opera del legislatore regionale (l’art. 34 della L.R. n. 37/1985 è stato modificato prima dall’art. 14 della L.R. n. 19/1994, poi dall’art. 24 della L.R. n. 25/1997 e, infine, dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003).
Il testo in vigore così dispone: “L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all’articolo 6 della medesima legge sostituito dall’articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nelle more della determinazione degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi”.
Come già osservato da questo Consiglio nelle summenzionate decisioni n. 462 e 466 del 2008, “se il legislatore regionale ha da ultimo riconosciuto la competenza comunale in materia e l’impossibilità di restringerla in termini perentori, sembrerebbe coerente concludere che al termine del 30 ottobre di ogni anno di cui al citato art. 17 dovrebbe riconoscersi carattere ordinatorio, con la conseguenza che il potere di adeguamento potrebbe essere esercitato anche successivamente”.
Nel caso di specie, il Comune di Aci S. Antonio ha fatto corretta applicazione di quest’ultima disposizione legislativa.
Esso, infatti, ha rilasciato la concessione edilizia il 10 giugno 2004 e ha proceduto all’adeguamento degli oneri concessori con delibera di G.M. n. 119 del 6 ottobre 2004.
L’importo richiesto a conguaglio è consistito nella differenza tra l’importo adeguato alla nuova tariffa relativa all’anno 2004, riferita quindi al momento del rilascio della concessione edilizia, e quello provvisoriamente calcolato secondo le tariffe relative all’anno 2003.
10) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata, anche se con diversa motivazione.
Ogni altro motivo o eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione.
Stante la peculiarità della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri processuali anche in questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 31 gennaio 2013, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, estensore, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
18 marzo 2013