Invero, il giudice di primo grado (e di riflesso la Corte di
appello) ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
-senza leggerla in relazione alla formulazione dell’intero art. 2
delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola è
contenuta), anche in relazione all’art. 1 (in base al quale la
richiesta a restituire deve essere corredata dall’indicazione
dell’inadempienza riscontrata);
-e senza compiere la necessaria disamina dell’intero testo
contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella
quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante;
l’art. 2, in tema di causali e modalità di escussione delle somme
garantite; l’art. 3, in tema di data di svincolo della garanzia; e l’art.
6, in tema di surrogazione della società all’ente garantito).
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