Il Consiglio di Stato ribalta il giudizio di primo grado in tema di esclusione di un’impresa la cui cauzione provvisoria non tenga conto anche degli oneri della sicurezza
Se sono sbagliate le indicazioni della stessa Stazione appaltante sull’importo della cauzione provvisoria, l’impresa che non include, nell’importo in garanzia, anche gli oneri per la sicurezza, non può venir esclusa
Rilevato che i Primi Giudici hanno ritenuto fondato la censura con la quale la parte ricorrente aveva contestato l’ammontare della cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria, lamentando il mancato computo, nel calcolo del 2% del prezzo dell’appalto, degli oneri di sicurezza;
Ritenuto che meritano positiva valutazione le censure mosse dall’appellante alla stregua delle considerazioni che seguono;
Rilevato che il capitolato speciale, diversamente dal bando di gara, sanciva l’inclusione degli oneri di sicurezza nell’importo dei lavori posto a base di gara, a sua volta considerato dalla legge ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione provvisoria (punto 1.2. : “l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta ad euro 1.133.099,33 di cui euro 16.195,36 di oneri di sicurezza”);
Ritenuto che, a fronte dell’incertezza innescata dal non equivoco tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara in merito alla portata dell’adempimento, risulta decisivo l’affidamento qualificato ingenerato dalla nota di chiarimenti resa dell’Ufficio Acquisti della Stazione appaltante secondo cui l’importo pari al 2% del prezzo a base d’asta avrebbe dovuto essere calcolato su euro 1.133,099,33;
Reputato, in definitiva, che il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara (cfr., in merito alla rilevanza del principio di tutela del legittimo affidamento nelle procedure di gara, Corte Giust, sentenza 27 febbraio 2003, in causa 327/2000); >>
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2446 del 20 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato:
Sentenza integrale
N. 02446/2011REG.PROV.COLL.
N. 01325/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2011, proposto da:
Ricorrente Consorzio Stabile Soc. Cons. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Garante S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
nei confronti di
Asp Emanuele Brignole;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 10376/2010, resa tra le parti, concernente GARA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALA NORD-OVEST DELL’ISTITUTO DORIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Garante S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Gamelero e Pafundi;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo come da avviso dato alle parti;
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Garante s.p.a. avverso gli atti della procedura indetta dall’Asp Emanuele Brignole per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’ala nord-ovest dell’ex “Istituto Doria”;
Rilevato che i Primi Giudici hanno ritenuto fondato la censura con la quale la parte ricorrente aveva contestato l’ammontare della cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria, lamentando il mancato computo, nel calcolo del 2% del prezzo dell’appalto, degli oneri di sicurezza;
Ritenuto che meritano positiva valutazione le censure mosse dall’appellante alla stregua delle considerazioni che seguono;
Rilevato che il capitolato speciale, diversamente dal bando di gara, sanciva l’inclusione degli oneri di sicurezza nell’importo dei lavori posto a base di gara, a sua volta considerato dalla legge ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione provvisoria (punto 1.2. : “l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta ad euro 1.133.099,33 di cui euro 16.195,36 di oneri di sicurezza”);
Ritenuto che, a fronte dell’incertezza innescata dal non equivoco tenore delle prescrizioni dettate dai documenti di gara in merito alla portata dell’adempimento, risulta decisivo l’affidamento qualificato ingenerato dalla nota di chiarimenti resa dell’Ufficio Acquisti della Stazione appaltante secondo cui l’importo pari al 2% del prezzo a base d’asta avrebbe dovuto essere calcolato su euro 1.133,099,33;
Reputato, in definitiva, che il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare con l’esclusione dalla procedura il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini proprio dell’interpretazione della disciplina di gara (cfr., in merito alla rilevanza del principio di tutela del legittimo affidamento nelle procedure di gara, Corte Giust, sentenza 27 febbraio 2003, in causa 327/2000);
Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello
e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna Garante Assicurazioni al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (qauttromila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)