IL CONSIGLIO DI STATO NON HA DUBBI: È LEGITTIMO L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, IN SEDE DI VERIFICA DELLE AUTODICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE, DOVUTO ALLA MANCANZA DEL REQUISITO DELLA C.D. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.
E’ da condividere la tesi del giudice di primo grado che ha respinto un ricorso avverso un’annullamento di un’aggiudicazione (con conseguente escussione della cauzione provvisoria). sul duplice rilievo che la mancanza del requisito autocertificato in sede di partecipazione risulta da provvedimento INPS non impugnato e che, comunque, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, lo stesso raggruppamento, essendo all’epoca stato rilevato da INPS il mancato pagamento di contributi, non poteva dirsi regolare?
L’appello avverso l’annullamento dell’aggiudicazione non è fondato. E’ pacifico che ai fini della partecipazione le imprese dovessero autocertificare, tra l’altro, la propria correntezza contributiva. Pacifico, altresì, risulta che tanto sia stato attestato dal raggruppamento ricorrente. Pacifico, infine, è il dato che lo stesso raggruppamento, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, aveva in corso un procedimento di regolarizzazione:.in presenza di una clausola che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che “l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi”
merita di essere segnalato il seguente brevissimo passaggio tratto dalla decisione numero 4386 del 17 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |