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Concessione di servizi: confermato il disfavore del legislatore verso affidamenti diretti o a mezzo di procedure non ad evidenza pubblica

Concessione di servizi: confermato il disfavore del legislatore verso affidamenti diretti o a mezzo di procedure non ad evidenza pubblica, che vanno quindi intese come eventuale eccezione alla regola generale dell’affidamento mediante procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando.

La procedura di affidamento adottata dal Comune di Ascoli Piceno non risulta quindi in grado di assicurare la piena attuazione dei suddetti principi e, più in generale, l’attuazione del principio di concorrenza quale fondamento del diritto comunitario salvaguardato dallo stesso art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ciò risulta evidente dalle insufficienti forme di pubblicità cui la gara è stata sottoposta e dal termine eccessivamente ristretto per il sopralluogo obbligatorio, ossia da condizioni di obbiettivo ostacolo affinché ogni impresa interessata, diversa dai diretti invitati, potesse effettivamente partecipare alla selezione.

sentenza numero 3411 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Marche, Ancona


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