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Con la revoca aggiudicazione provvisoria bisogna ricorrere anche avverso aggiudicazione definitiva

Dev’essere osservato che l’impugnazione dell’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, nonché della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, non esime il ricorrente dall’onere di impugnare l’aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante nei confronti del controinteressato. 

Ed infatti, l’aggiudicazione definitiva, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, scaturisce da una nuova ed autonoma valutazione della stazione appaltante sulla convenienza dell’offerta. 

Per tale ragione, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione della parte ricorrente non determina la caducazione dell’aggiudicazione definitiva, non sussistendo tra le due determinazioni, rispettivamente di esclusione o revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva al controinteressato, un nesso di presupposizione immediata, diretta e necessaria, tale che l’aggiudicazione definitiva possa ritenersi inevitabile conseguenza dell’esclusione o della revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria. 

L’esclusione di un operatore economico da una procedura ad evidenza pubblica, o la revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria, non costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dell’aggiudicazione definitiva, ragion per cui l’eventuale annullamento dell’esclusione, ovvero della revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria, non esplica efficacia caducante rispetto al provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

In mancanza di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, la domanda di annullamento dell’esclusione o della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ove accolta, non potrebbe determinare la caducazione automatica dell’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti del controinteressato. 

Pertanto, essendo intervenuta, antecedentemente alla proposizione del ricorso, l’aggiudicazione definitiva, consolidatasi nei confronti della società cooperativa odierna ricorrente per omessa impugnazione, considerato che l’interesse azionato in giudizio è da ritenersi correlato al conseguimento del bene della vita e che, in mancanza dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva al controinteressato, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa non potrebbe far conseguire alla parte ricorrente il risultato cui la stessa aspira, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 

a cura di Sonia LAzzini 

passaggio tratto dalla sentenza numero 731 del   25 ottobre 2013 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

Sentenza integrale

 

N. 00731/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2013, proposto da:
Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Passarini, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Pauri, in Ancona, via Ruggeri, 3/I;

contro

Comune di Montegiorgio;

nei confronti di

CONTROINTERESSATA. Ecologica s.r.l.;

e con l’intervento di

ad opponendum:
La Controinteressata 2 societa’ cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Spinozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via San Martino, 43;

per l’annullamento

della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di gestione integrata servizi igiene urbana e connessi

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo della presente sentenza, pubblicato in data 11 ottobre 2013, n° 674/2013;

Visti gli artt. 74 e 120, decimo comma, del codice del processo amministrativo;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata la determina n° 6/65, in data 13 dicembre 2012, con la quale il responsabile del servizio urbanistica e ambiente del Comune di Montegiorgio ha revocato l’aggiudicazione provvisoria, disposta nei confronti dell’odierna ricorrente, della procedura ristretta per l’affidamento della gestione integrata dei servizi di igiene urbana e connessi, indetta dal Comune di Montegiorgio, con bando di gara del 7 settembre 2012.

Il Comune di Montegiorgio non si è costituito in giudizio.

Con intervento ad opponendum, la società cooperativa La Splendente ha sollevato eccezioni preliminari e domandato respingersi il ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa, sollevata dalla difesa della società cooperativa La Splendente, concorrente alla procedura selettiva di cui si controverte.

Con tale eccezione, si deduce la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’impugnata revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della controinteressata CONTROINTERESSATA. Ecologica s.r.l., con provvedimento n° 6/66 del 18 dicembre 2012, antecedente alla proposizione del ricorso e non specificamente gravato.

L’eccezione è fondata.

Dev’essere osservato che l’impugnazione dell’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, nonché della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, non esime il ricorrente dall’onere di impugnare l’aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante nei confronti del controinteressato.

Ed infatti, l’aggiudicazione definitiva, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, scaturisce da una nuova ed autonoma valutazione della stazione appaltante sulla convenienza dell’offerta.

Per tale ragione, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione della parte ricorrente non determina la caducazione dell’aggiudicazione definitiva, non sussistendo tra le due determinazioni, rispettivamente di esclusione o revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva al controinteressato, un nesso di presupposizione immediata, diretta e necessaria, tale che l’aggiudicazione definitiva possa ritenersi inevitabile conseguenza dell’esclusione o della revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria.

L’esclusione di un operatore economico da una procedura ad evidenza pubblica, o la revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria, non costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dell’aggiudicazione definitiva, ragion per cui l’eventuale annullamento dell’esclusione, ovvero della revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria, non esplica efficacia caducante rispetto al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In mancanza di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, la domanda di annullamento dell’esclusione o della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ove accolta, non potrebbe determinare la caducazione automatica dell’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti del controinteressato.

Pertanto, essendo intervenuta, antecedentemente alla proposizione del ricorso, l’aggiudicazione definitiva, consolidatasi nei confronti della società cooperativa odierna ricorrente per omessa impugnazione, considerato che l’interesse azionato in giudizio è da ritenersi correlato al conseguimento del bene della vita e che, in mancanza dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva al controinteressato, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa non potrebbe far conseguire alla parte ricorrente il risultato cui la stessa aspira, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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