Alla luce della disciplina applicabile al contratto in esame, che è da individuare, come si spiegherà appresso, nell’art. 5 1. 10.12.1981 n. 741, l’estinzione delle garanzie (nella specie resta incontestabile, come risulterà nell’esame del quarto motivo, che il diritto azionato con la procedura ingiuntiva riguarda la restituzione della cauzione), consegue ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo (Cass. 16.8.2011, n. 17314; 27.3.2012, n. 4915).
Civile Sent. Sez. 1 Num. 1613 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO
Data pubblicazione: 28/01/2015
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