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Con la localizzazione della data di ultimazione lavori, deve farsi riferimento ai fini dell’esigibilità del credito dell’appaltatore di restituzione della garanzie

Essendo mancato il collaudo entro i due mesi dal termine di scadenza di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la Corte correttamente conclude per la maturazione del diritto dell'appaltatore alla restituzione della cauzione

Alla luce della disciplina applicabile al contratto in esame, che è da individuare, come si spiegherà appresso, nell’art. 5 1. 10.12.1981 n. 741, l’estinzione delle garanzie (nella specie resta incontestabile, come risulterà nell’esame del quarto motivo, che il diritto azionato con la procedura ingiuntiva riguarda la restituzione della cauzione), consegue ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo (Cass. 16.8.2011, n. 17314; 27.3.2012, n. 4915).

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1613 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO
Data pubblicazione: 28/01/2015


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