il primo comma dell’art. 48 del Codice dei Contratti, nel suo dato testuale, non consenta dubbi interpretativi di sorta in ordine alla tassatività delle condizioni in esso previste e cioè il possesso dei requisiti cosiddetti di carattere” speciale” la cui mancata allegazione, in sede di prova dei requisiti, determina l’esclusione dalla procedura, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza
L’articolo 48 del codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti chiedano ai soggetti offerenti, così come all’aggiudicatario, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e quando tale prova non sia fornita esse dispongono l’esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i conseguenti provvedimenti.
Come appare evidente dal chiaro contenuto della norma, le misure sanzionatorie indicate devono applicarsi tassativamente alle ipotesi di mancanza dei requisiti ivi previsti, cosiddetti di “ordine speciale”, e non anche all’assenza di requisiti diversi da quest’ultimi e cioè di quelli di “ordine generale” non contemplati dalla fattispecie in esame.
sentenza numero 8108 del 10 dicembre 2010 pronciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna
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