Com’è noto il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto e disciplinato, in attuazione della legge delega n. 300 del 2000 a sua volta attuativa di convenzioni internazionali, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da determinati tipi di reato, ed ha previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, cinque tipi di sanzioni interdittive, fra cui il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
In relazione a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. o), della legge delega sull’applicabilità in sede cautelare “con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti” delle sanzioni interdittive, l’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che il pubblico ministero può richiederne l’applicazione «quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede».
Né il Comune avrebbe potuto eludere la misura interdittiva attendendone la scadenza, e neppure procedere all’aggiudicazione definitiva nel presupposto che l’unica attività vietata era la stipula del contratto, dovendosi ritenere viceversa preclusi, in costanza di efficacia di tale misura, anche gli atti della fase amministrativa preordinata alla conclusione del procedimento di gara.
sentenza numero 1031 del 3 luglio 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
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