sabato , 23 Settembre 2023

Home » 3. Responsabilità » Colpa pubblica amministrazione è violazione canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione

Colpa pubblica amministrazione è violazione canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione

Sospensione dell’attivazione della stazione radio base :in ordine alla domanda risarcitoria, in primo luogo va rilevato che i provvedimenti gravati attengono alla fase dell’attivazione dell’impianto e – con riferimento ad essa – gli stessi risultano motivati sulla base della necessità di verificare l’individuazione di siti alternativi.
Nella specie, va posto in evidenza che – a prescindere da ogni valutazione inerente l’ambito del giudizio di cui al ricorso RG. n. 1534/12 ed alla formazione del titolo abilitativo – dalla documentazione in atti risulta comunque che era stata avviata una concertazione tra le Società interessate e l’Amministrazione in ordine alle esigenze rappresentate dalla cittadinanza, finalizzata all’individuazione di differenti soluzioni. Ciò risulta dalla partecipazione del rappresentante della Controinteressata al tavolo del 24 luglio 2012, cui tuttavia non faceva seguito la risposta delle Società sui siti offerti, e la successiva convocazione delle riunioni di febbraio e di aprile 2013.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “L’art. 30, co. 2, c.p.a. ha introdotto nell’ordinamento l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, individuando il presupposto alla base dell’azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale, nella illegittimità dell’atto e nel mancato esercizio di quella obbligatoria, senza esplicito riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, quale dolo o colpa, elemento invece necessario e discriminante per la quantificazione del danno, ai sensi del successivo comma 3. Tale previsione era stata acquisita già in via interpretativa nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., laddove era evidenziato che la sola illegittimità di un atto della amministrazione, pur non fornendo elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’amministrazione, nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione relativa di colpa per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell’agere amministrativo ad essa imposte”. Tuttavia “La colpa della pubblica amministrazione” è “individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione” (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, Sent., 30 luglio 2013, n. 4020).
Da quanto sin qui rilevato, emerge che la complessità della vicenda e degli interessi coinvolti, è idonea ad escludere, nella specie, il presupposto soggettivo – sia pur alla luce della interpretazione più ampia appena riferita– sotteso alla riconoscibilità della pretesa risarcitoria.
Peraltro, non può non considerarsi, nella specie, che la domanda di parte ricorrente si manifesta del tutto generica.
Orbene, sul punto vale quanto questo Tribunale ha avuto modo di precisare, ovvero che “in materia di azione risarcitoria da lesione di interesse legittimo sul danneggiato grava l’onere della prova ex art. 2967 c.c., esteso a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non valendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo, riferibile alla sola tutela giurisdizionale amministrativa demolitoria (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803)” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24 luglio 2013, n. 7528).
a cura di Sonia LAzzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 8679 dell’ 8 ottobre   2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Sentenza integrale

 

N. 08679/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02628/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.p.a. Ricorrente Telecomunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Luigi Luciani, 1;

contro

Roma Capitale – Municipio X, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rizzo, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

S.p.a. Controinteressata Telecomunicazioni, n.c.;
Valentina Controinteressata 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Francario e Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Mercede, 11;

con il ricorso introduttivo

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 1 del 12 febbraio 2013 con cui il Presidente del Municipio X di Roma Capitale ordinava la sospensione dell’attivazione della stazione radio base sita in via Francesco Gentile 135 per giorni 60;

nonché per la condanna dell’Amministrazione

al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dalla Società istante;

e con i successivi motivi aggiunti

dell’ordinanza n. 2 dell’11 aprile 2013 del Municipio X di Roma Capitale, con cui si prorogava l’ordinanza di sospensione predetta;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale – Municipio X e di Valentina Controinteressata 2;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Con il ricorso la Società ricorrente impugnava l’ordinanza n. 1 del 2013 di sospensione dell’attivazione dell’antenna sita in via Francesco Gentile n. 135 per giorni sessanta e con i successivi motivi aggiunti censurava, altresì la proroga della sospensione sino al pronunciamento di questo Tribunale e comunque non oltre il 30 giugno 2013, provvedimenti disposti dall’Amministrazione resistente con la motivazione di definire di concerto con l’azienda una nuova localizzazione dell’impianto.

La parte istante esponeva di aver presentato – dopo accurata istruttoria in ordine alla localizzazione dell’impianto ed alle necessità di copertura della rete – l’istanza di autorizzazione in data 3 maggio 2011 al Comune di Roma, producendo, peraltro, l’attestazione delle distanze minime dai siti sensibili ed ottenendo il parere favorevole dell’ARPA in data 9 giugno 2011, nonché la valutazione ambientale preliminare e l’autorizzazione del Genio civile, sicchè sulla predetta domanda si perfezionava il titolo abilitativo ai sensi dell’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003. L’istante esponeva che, tuttavia, alcuni cittadini e condomini di via Ciamarra (nn. 255 e 259), avevano presentato ricorso avverso i provvedimenti in forza dei quali era stato realizzato l’impianto, e, nell’ambito del predetto giudizio, questo TAR aveva emesso ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare n. 1191 in data 4 aprile 2012.

In sede di appello, proposto dalla ricorrente e dalla Controinteressata (odierno installatore), il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 466 del 2013, riformava l’ordinanza impugnata rilevando che “non emergono elementi pregiudizievoli per la salute determinati dall’attivazione dell’impianto”.

Nelle more della trattazione del giudizio RG. N. 1534/12 menzionato, erano proposti motivi aggiunti avverso il parere confermativo dell’ARPA e, nel mentre la ricorrente si accingeva ad accendere l’impianto, il Presidente del Municipio X ordinava, con il primo provvedimento qui gravato, la sospensione dell’impianto dapprima per 60 giorni e, poi, sino alla pronunzia del TAR su questa prima ordinanza (per quale risultava fissata l’ordierna udienza in data 20 giugno 2013) e comunque, non oltre il 30 giugno 2013, al di fine di poter verificare una localizzazione alternativa.

Pertanto, la parte ricorrente impugnava il primo provvedimento di sospensione deducendo molteplici motivi di violazione di legge, con riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento e di istruttoria, alla violazione dell’ordine del giudice ed all’elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, nonché – anche sotto il profilo dell’incompetenza – con riguardo alla disciplina di cui agli artt. 50, 54, 107, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, all’art. 38, l. n. 142 del 1990, agli artt. 33 e 37, d.P.R. n. 380 del 2001, 2, d.P.R. n. 318 del 1997, 13, comma 4 e 5 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, 8, d.lgs. n. 104 del 2010 e 133, comma 1, lett. f). d.lgs. n. 104 del 2010 ed ancora di eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche.

La Società ricorrente, dunque, chiedeva l’annullamento del provvedimento di sospensione ed il risarcimento del danno derivante dalla mancata attivazione dell’impianto.

Era respinta l’istanza di decreto monocratico.

Si costituivano l’Amministrazione producendo la documentazione relativa al’istruttoria, nonché la controinteressata Controinteressata 2, residente in viale Ciamarra – in area immediatamente contigua al sito in cui risulta autorizzato l’impianto – alla quale era notificato il ricorso.

Con i motivi aggiunti, la Società istante sostanzialmente riproduceva la medesime censure rivolte avverso il primo provvedimento di sospensione.

La controinteressata insisteva per la reiezione e, prima ancora per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’udienza del 20 giugno 2013, la causa era trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che il giudizio si articola su due capi di domanda, l’uno teso all’annullamento dei provvedimenti di sospensione dell’attivazione dell’impianto e l’altro al risarcimento del danno asseritamente causato dai provvedimenti gravati.

Orbene, quanto al primo, non può che rilevarsi che i provvedimenti di sospensione hanno cessato entrambi i propri effetti, in quanto l’ordinanza n. 1 del 2013 è venuta a scadere decorsi 60 giorni dalla sua emanazione (12 febbraio 2013) e l’ordinanza n. 2 del 2013 – che prorogava gli effetti della prima – ha cessato la sua efficacia il 30 giugno 2013.

La domanda di annullamento dei predetti provvedimenti – aventi natura meramente cautelare – ed emessi, con riferimento alla attivazione dell’impianto per cui è causa, nella more della definizione dell’autonomo procedimento giudiziario inerente al titolo abilitativo, deve essere, dunque, dichiarata improcedibile.

III – In ordine alla domanda risarcitoria, in primo luogo va rilevato che i provvedimenti gravati attengono alla fase dell’attivazione dell’impianto e – con riferimento ad essa – gli stessi risultano motivati sulla base della necessità di verificare l’individuazione di siti alternativi. Nella specie, va posto in evidenza che – a prescindere da ogni valutazione inerente l’ambito del giudizio di cui al ricorso RG. n. 1534/12 ed alla formazione del titolo abilitativo – dalla documentazione in atti risulta comunque che era stata avviata una concertazione tra le Società interessate e l’Amministrazione in ordine alle esigenze rappresentate dalla cittadinanza, finalizzata all’individuazione di differenti soluzioni. Ciò risulta dalla partecipazione del rappresentante della Controinteressata al tavolo del 24 luglio 2012, cui tuttavia non faceva seguito la risposta delle Società sui siti offerti, e la successiva convocazione delle riunioni di febbraio e di aprile 2013.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “L’art. 30, co. 2, c.p.a. ha introdotto nell’ordinamento l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, individuando il presupposto alla base dell’azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale, nella illegittimità dell’atto e nel mancato esercizio di quella obbligatoria, senza esplicito riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, quale dolo o colpa, elemento invece necessario e discriminante per la quantificazione del danno, ai sensi del successivo comma 3. Tale previsione era stata acquisita già in via interpretativa nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., laddove era evidenziato che la sola illegittimità di un atto della amministrazione, pur non fornendo elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’amministrazione, nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione relativa di colpa per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell’agere amministrativo ad essa imposte”. Tuttavia “La colpa della pubblica amministrazione” è “individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione” (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, Sent., 30 luglio 2013, n. 4020).

Da quanto sin qui rilevato, emerge che la complessità della vicenda e degli interessi coinvolti, è idonea ad escludere, nella specie, il presupposto soggettivo – sia pur alla luce della interpretazione più ampia appena riferita– sotteso alla riconoscibilità della pretesa risarcitoria.

Peraltro, non può non considerarsi, nella specie, che la domanda di parte ricorrente si manifesta del tutto generica.

Orbene, sul punto vale quanto questo Tribunale ha avuto modo di precisare, ovvero che “in materia di azione risarcitoria da lesione di interesse legittimo sul danneggiato grava l’onere della prova ex art. 2967 c.c., esteso a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non valendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo, riferibile alla sola tutela giurisdizionale amministrativa demolitoria (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803)” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24 luglio 2013, n. 7528).

La domanda risarcitoria, per i motivi suesposti, deve essere respinta.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte, li dichiara improcedibili ed, in parte, li respinge, nei termini precisati in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

N. 08679/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02628/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.p.a. Ricorrente Telecomunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Luigi Luciani, 1;

contro

Roma Capitale – Municipio X, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rizzo, dell’Avvocatura comunale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

S.p.a. Controinteressata Telecomunicazioni, n.c.;
Valentina Controinteressata 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Francario e Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Mercede, 11;

con il ricorso introduttivo

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 1 del 12 febbraio 2013 con cui il Presidente del Municipio X di Roma Capitale ordinava la sospensione dell’attivazione della stazione radio base sita in via Francesco Gentile 135 per giorni 60;

nonché per la condanna dell’Amministrazione

al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dalla Società istante;

e con i successivi motivi aggiunti

dell’ordinanza n. 2 dell’11 aprile 2013 del Municipio X di Roma Capitale, con cui si prorogava l’ordinanza di sospensione predetta;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale – Municipio X e di Valentina Controinteressata 2;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Con il ricorso la Società ricorrente impugnava l’ordinanza n. 1 del 2013 di sospensione dell’attivazione dell’antenna sita in via Francesco Gentile n. 135 per giorni sessanta e con i successivi motivi aggiunti censurava, altresì la proroga della sospensione sino al pronunciamento di questo Tribunale e comunque non oltre il 30 giugno 2013, provvedimenti disposti dall’Amministrazione resistente con la motivazione di definire di concerto con l’azienda una nuova localizzazione dell’impianto.

La parte istante esponeva di aver presentato – dopo accurata istruttoria in ordine alla localizzazione dell’impianto ed alle necessità di copertura della rete – l’istanza di autorizzazione in data 3 maggio 2011 al Comune di Roma, producendo, peraltro, l’attestazione delle distanze minime dai siti sensibili ed ottenendo il parere favorevole dell’ARPA in data 9 giugno 2011, nonché la valutazione ambientale preliminare e l’autorizzazione del Genio civile, sicchè sulla predetta domanda si perfezionava il titolo abilitativo ai sensi dell’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003. L’istante esponeva che, tuttavia, alcuni cittadini e condomini di via Ciamarra (nn. 255 e 259), avevano presentato ricorso avverso i provvedimenti in forza dei quali era stato realizzato l’impianto, e, nell’ambito del predetto giudizio, questo TAR aveva emesso ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare n. 1191 in data 4 aprile 2012.

In sede di appello, proposto dalla ricorrente e dalla Controinteressata (odierno installatore), il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 466 del 2013, riformava l’ordinanza impugnata rilevando che “non emergono elementi pregiudizievoli per la salute determinati dall’attivazione dell’impianto”.

Nelle more della trattazione del giudizio RG. N. 1534/12 menzionato, erano proposti motivi aggiunti avverso il parere confermativo dell’ARPA e, nel mentre la ricorrente si accingeva ad accendere l’impianto, il Presidente del Municipio X ordinava, con il primo provvedimento qui gravato, la sospensione dell’impianto dapprima per 60 giorni e, poi, sino alla pronunzia del TAR su questa prima ordinanza (per quale risultava fissata l’ordierna udienza in data 20 giugno 2013) e comunque, non oltre il 30 giugno 2013, al di fine di poter verificare una localizzazione alternativa.

Pertanto, la parte ricorrente impugnava il primo provvedimento di sospensione deducendo molteplici motivi di violazione di legge, con riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento e di istruttoria, alla violazione dell’ordine del giudice ed all’elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, nonché – anche sotto il profilo dell’incompetenza – con riguardo alla disciplina di cui agli artt. 50, 54, 107, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, all’art. 38, l. n. 142 del 1990, agli artt. 33 e 37, d.P.R. n. 380 del 2001, 2, d.P.R. n. 318 del 1997, 13, comma 4 e 5 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, 8, d.lgs. n. 104 del 2010 e 133, comma 1, lett. f). d.lgs. n. 104 del 2010 ed ancora di eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche.

La Società ricorrente, dunque, chiedeva l’annullamento del provvedimento di sospensione ed il risarcimento del danno derivante dalla mancata attivazione dell’impianto.

Era respinta l’istanza di decreto monocratico.

Si costituivano l’Amministrazione producendo la documentazione relativa al’istruttoria, nonché la controinteressata Controinteressata 2, residente in viale Ciamarra – in area immediatamente contigua al sito in cui risulta autorizzato l’impianto – alla quale era notificato il ricorso.

Con i motivi aggiunti, la Società istante sostanzialmente riproduceva la medesime censure rivolte avverso il primo provvedimento di sospensione.

La controinteressata insisteva per la reiezione e, prima ancora per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’udienza del 20 giugno 2013, la causa era trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che il giudizio si articola su due capi di domanda, l’uno teso all’annullamento dei provvedimenti di sospensione dell’attivazione dell’impianto e l’altro al risarcimento del danno asseritamente causato dai provvedimenti gravati.

Orbene, quanto al primo, non può che rilevarsi che i provvedimenti di sospensione hanno cessato entrambi i propri effetti, in quanto l’ordinanza n. 1 del 2013 è venuta a scadere decorsi 60 giorni dalla sua emanazione (12 febbraio 2013) e l’ordinanza n. 2 del 2013 – che prorogava gli effetti della prima – ha cessato la sua efficacia il 30 giugno 2013.

La domanda di annullamento dei predetti provvedimenti – aventi natura meramente cautelare – ed emessi, con riferimento alla attivazione dell’impianto per cui è causa, nella more della definizione dell’autonomo procedimento giudiziario inerente al titolo abilitativo, deve essere, dunque, dichiarata improcedibile.

III – In ordine alla domanda risarcitoria, in primo luogo va rilevato che i provvedimenti gravati attengono alla fase dell’attivazione dell’impianto e – con riferimento ad essa – gli stessi risultano motivati sulla base della necessità di verificare l’individuazione di siti alternativi. Nella specie, va posto in evidenza che – a prescindere da ogni valutazione inerente l’ambito del giudizio di cui al ricorso RG. n. 1534/12 ed alla formazione del titolo abilitativo – dalla documentazione in atti risulta comunque che era stata avviata una concertazione tra le Società interessate e l’Amministrazione in ordine alle esigenze rappresentate dalla cittadinanza, finalizzata all’individuazione di differenti soluzioni. Ciò risulta dalla partecipazione del rappresentante della Controinteressata al tavolo del 24 luglio 2012, cui tuttavia non faceva seguito la risposta delle Società sui siti offerti, e la successiva convocazione delle riunioni di febbraio e di aprile 2013.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “L’art. 30, co. 2, c.p.a. ha introdotto nell’ordinamento l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, individuando il presupposto alla base dell’azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale, nella illegittimità dell’atto e nel mancato esercizio di quella obbligatoria, senza esplicito riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, quale dolo o colpa, elemento invece necessario e discriminante per la quantificazione del danno, ai sensi del successivo comma 3. Tale previsione era stata acquisita già in via interpretativa nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., laddove era evidenziato che la sola illegittimità di un atto della amministrazione, pur non fornendo elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’amministrazione, nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione relativa di colpa per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell’agere amministrativo ad essa imposte”. Tuttavia “La colpa della pubblica amministrazione” è “individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione” (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, Sent., 30 luglio 2013, n. 4020).

Da quanto sin qui rilevato, emerge che la complessità della vicenda e degli interessi coinvolti, è idonea ad escludere, nella specie, il presupposto soggettivo – sia pur alla luce della interpretazione più ampia appena riferita– sotteso alla riconoscibilità della pretesa risarcitoria.

Peraltro, non può non considerarsi, nella specie, che la domanda di parte ricorrente si manifesta del tutto generica.

Orbene, sul punto vale quanto questo Tribunale ha avuto modo di precisare, ovvero che “in materia di azione risarcitoria da lesione di interesse legittimo sul danneggiato grava l’onere della prova ex art. 2967 c.c., esteso a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non valendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo, riferibile alla sola tutela giurisdizionale amministrativa demolitoria (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803)” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24 luglio 2013, n. 7528).

La domanda risarcitoria, per i motivi suesposti, deve essere respinta.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte, li dichiara improcedibili ed, in parte, li respinge, nei termini precisati in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Colpa pubblica amministrazione è violazione canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione Reviewed by on . Sospensione dell’attivazione della stazione radio base :in ordine alla domanda risarcitoria, in primo luogo va rilevato che i provvedimenti gravati attengono al Sospensione dell’attivazione della stazione radio base :in ordine alla domanda risarcitoria, in primo luogo va rilevato che i provvedimenti gravati attengono al Rating: 0
UA-24519183-2