La segretezza, in particolare, deve riferirsi non solo alla relazione tra concorrente e P.A. ma anche a quella tra i singoli concorrenti:l’esistenza di un collegamento tra imprese è perciò incompatibile con un’effettiva concorrenza, in quanto idonea a favorire la produzione di offerte concordate, così viziando il risultato
il procedimento di scelta del contraente della P.A. si articola in una complessa serie procedimentale nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, enunciati dall’art. 97 della Costituzione, ed è fondato sui postulati di trasparenza ed imparzialità che si concretizzano nel principio della par condicio di tutti i concorrenti, realizzato attraverso la previa predisposizione del bando di gara, e nei principi di concorsualità, segretezza, completezza, serietà, autenticità e compiutezza delle offerte formulate rispetto alle prescrizioni ed alle previsione della lex specialis.
sentenza numero 167 del 6 marzo 2010 emessa dal Tar Abruzzo, l’Aquila (SI LEGGA ANCHE Consiglio di stato con la decisione numero 4012 del 23 giugno 2006)
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