il collegamento previsto dall’art. 2359 cod. civ. non esaurisce le ipotesi di collegamento e controllo societario atte ad alterare lo svolgimento di una gara d’appalto:CONFERMATA L’ESCLUSIONE E L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA.
la circostanza che il bando di gara faccia esplicito riferimento solo all’art. 2359 cod. civ. non può precludere all’amministrazione di disporre l’esclusione di imprese che vengano reputate in una situazione di collegamento sostanziale, se gli elementi che connotano il caso concreto facciano ritenere violati i principi generali in materia di pubbliche gare posti a garanzia delle procedure.
sentenza numero 1973 del 21 maggio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
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