ciò che rileva, al fine dell’annullamento dell’attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso
l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi: ‘l’AVCP’) riferisce che con atto in data 11 aprile 2004 l’impresa ALFA Salvatore cedette alla soc. ALFA Pali s.r.l. un ramo d’azienda, comprensivo di un’attestazione SOA rilasciata in epoca anteriore.
Riferisce, altresì, che con atto in data 24 febbraio 2005 la società cessionaria ebbe a propria volta a cedere un ramo d’azienda in favore della soc. Controinteressata s.r.l. (si tratta della società ricorrente in primo grado, che era stata costituita nel settembre del 2004), comprensivo dell’attestazione SOA rilasciata in epoca anteriore al 2004 all’Impresa ALFA Salvatore.
Risulta, tuttavia, agli atti che con deliberazione in data 29 settembre 2005 l’Autorità ebbe a disporre che la S.p.A. DAP – Organismo di Attestazione revocasse l’attestazione in parola essendo emerso un vizio originario nella procedura che aveva condotto al suo rilascio.
Ed infatti, nel corso di un procedimento di controllo d’ufficio svolto dall’Autorità era emerso che l’attestazione in parola fosse stata rilasciata sulla base di un certificato di corretta esecuzione dei lavori in seguito rivelatosi falso.
decisone numero 4442 dell’ 8 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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