Ci sono solo 10 giorni per presentare la documentazione richiesta a comprova del reale possesso dei requisiti di ordine speciale
Sebbene la perentorietà del termine di cui alla norma sul sorteggio, non sia espressamente affermata, è agevole rilevare, da un lato, che trattasi di termine posto a garanzia del corretto e, dunque, rapido svolgimento della gara; dall’altro, che la norma stessa prevede che la richiesta documentale sia inviata ad un certo numero di offerenti in un momento ben determinato della procedura concorsuale, e cioè “prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate”: la qualificazione del termine come meramente sollecitatorio appare incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica, che richiedono che i provvedimenti di esclusione siano adottati con immediatezza (basti pensare agli effetti di ogni esclusione sulla determinazione della soglia di anomalia.
Il Consiglio di Stato ribadisce la perentorieta’ del termine dei dieci giorni per la presentazione della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale e, di conseguenza, l’escussione della polizza provvisoria ex articolo 10 , comma 1 quater, della Legge 109/94 s.m.i.
Il Consiglio di stato con la decisione numero 2780 del 18 maggio 2001
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