Incontestato che, in astratto, la cauzione si calcola sull’intero prezzo, comprensivo anche degli oneri di sicurezza, va ribadito che la legge stessa stabilisce che il “prezzo base” è quello indicato dal Bando
Per questa parte della domanda, che concerne “l’esecuzione del contratto”, questo Giudice (come ammesso in udienza dalla stessa ricorrente) è carente di giurisdizione.
In particolare, espone il Comune interessato che la lex specialis era oggettivamente ambigua (tant’è che due concorrenti su quattro hanno calcolato la cauzione sulla somma di € 900.000), cosicchè la Commissione, valutata la buona fede dei partecipanti e la scusabilità dell’errore, dovuto alla poca chiarezza del Bando, ha ritenuto di ammettere comunque i due concorrenti, salva l’integrazione della cauzione (puntualmente intervenuta): per l’adito giudice amministrativo questo comportamento è corretto!.
commento alla sentenza numero 563 del 9 luglio 2009, emessa dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste
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