Tar Lazio, Roma sentenza numero 6159 del 26 maggio 2016
Nei primi due motivi di gravame la ricorrente prospetta essenzialmente che la società aggiudicataria non avrebbe dovuto essere ammessa o comunque avrebbe dovuto essere esclusa in quanto ha prestato come garanzia provvisoria un bid bond invece che una polizza fideiussoria.
Tale forma di garanzia, ad avviso della ricorrente, avrebbe violato le prescrizioni della lex specialis di gara, in particolare il punto 10 lettera di invito, nonché il richiamato art. 75 del d. lgs. n. 163/2006 (vecchio codice dei contratti).
I motivi non sono fondati.
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