<<legittima l’escussione della cauzione provvisoria a seguito dell’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non sia confermato il possesso dei requisiti generali.>>
Come nel lontano dicembre 1998 (vi ricordate la Merloni ter?) vi è stata una rivoluzione epocale nelle modalità di escussione della garanzia provvisoria attraverso l’obbligo del pagamento a “semplice richiesta scritta”, cosi, nel dicembre 2014, il Supremo organo giudicante amministrativo, in Adunanza Plenaria, resterà famoso per aver sancito una nuova lettura del sesto comma dell’articolo 75 del codice dei contratti (che tra un po’ verrà ricordato come il fratello maggiore del futuro << codice degli appalti pubblici e delle concessioni>>)
Sancire infatti la possibilità di escussione della garanzia provvisoria, anche nei confronti dei concorrenti (e non solo dell’aggiudicatario) per mancata dimostrazione dei requsiti di ordine generale, indubbiamente costringerà i fideiussiori a rivedere sia le proprie modalità di emissione delle garanzie, che probabilmente anche i loro costi
Cosi’ giusto per capirci: siamo sicuri che tutto questo_accanto all’imposizione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38 comma 2 bis_ sia SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA o soprattutto porti l’Italia verso un’agevolazione alla partecipazione degli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese?
di Sonia Lazzini
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