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ART 48 DEL CODICE DEI CONTRATI _LA MANCATA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI COMPORTA, OBBLIGATORIAMENTE, L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Aprile 29, 2014 5:52 pm by: Category: Ultim'Ora Leave a comment A+ / A-

Con il quinto mezzo di gravame la società appellante ha sostenuto che i primi giudici, nel ritenere corretto il provvedimento impugnato anche quanto all’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, avrebbero omesso di considerare, per un verso, che proprio le sanzioni previsti dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 sarebbero state superate dall’entrata in vigore dello Statuto delle Imprese (che prevede l’esclusione dalle gare per un anno per la mancata comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara per la sola aggiudicataria) e, per altro verso, che in ogni caso le sanzioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non potevano essere applicate meccanicamente, presupponendo una dichiarazione falsa o mendacio (circa il possesso dei requisiti di partecipazione, poi non provati), situazione che nel caso di specie non si era affatto verificata.

Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo smentita dalla prevalente e consolidata giurisprudenza che ha avuto modo di rilevare come l’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 sia preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale la sanzione dell’esclusione dalla gara, con l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici risulta essere del tutto coerente, adeguata e si ricollega correttamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta (Cons. St., sez. v, 11 gennaio 2012, n. 80; 16 febbraio 2012, n. 810).

 

TRATTO DALLA DECISIONE NUMERO 2201 DEL 28 APRILE 2014 PRONUCIATA DAL CONSIGLIO DI STATO

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