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Appalto integrato_legittima escussione della provvisoria se progettista esterno privo dei requisiti

Appalto integrato e progettista esterno_legittima escussione della cauzione provvisoria nel caso in cui il progettista non dimostri, entro il termine perentorio dei 10 giorni di cui all’art. 48_ il reale possesso dei requisiti speciali 

il raggruppamento cui partecipa il Consorzio ricorrente è stato correttamente escluso dalla procedura concorsuale di cui è causa, avente ad oggetto la progettazione (per la quale era stato incaricato ai sensi dell’art. 53, III comma del DLgs n. 163/2006 l’architetto Ricorrente 4) e l’esecuzione di lavori di “manutenzione straordinaria dei manti di copertura e canalizzazione delle acque piovane di vari fabbricati” presso la Caserma “De Bertolini” in Padova in quanto, sorteggiato ex art. 48, I comma del codice dei contratti, 

il progettista designato ha non solo omesso di presentare nel termine perentorio di cui alla citata norma la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati (l’interessato, invero, aveva nuovamente prodotto l’allegato “O” del bando di gara, aggiungendo taluni elementi affatto inidonei alla dimostrazione richiesta: orbene, è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante – va da sé che la produzione di documenti “inutili” equivale alla non produzione -, ha natura perentoria. 

Le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre la documentazione, in quanto non rientrante nella sua disponibilità) – e ciò è già sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara -, ma è altresì risultato privo degli stessi requisiti richiesti dal bando (aver svolto progettazioni, relative ai migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla classe/categoria “Id” come individuata dalla legge 143 del 1949 per l’importo di € 1.267.395,75). 

A tal proposito, infatti, è appena il caso di osservare che l’art. 14 della legge n. 143/1949 inscrive – diversamente, è vero, da quanto previsto nella determinazione n. 5/2010 dell’Autorità di Vigilanza, ma, in disparte il riferimento esplicito alla prescrizione legislativa contenuto nel bando (cfr. il § 3.2.1.3, n. 7), la predetta determinazione recede comunque rispetto alla legge nella gerarchia delle fonti – la voce “bagni e costruzioni di carattere sportivo” nella categoria Ic, così come, peraltro, aveva effettuato il bando di gara pubblicato dal Comune di Tarquinia, gara (effettuata per la realizzazione di un impianto natatorio e) aggiudicata ad un’impresa che si era avvalsa, in qualità di progettista, delle prestazioni del medesimo architetto Ricorrente 4, il quale, pur avendo prestato acquiescenza all’inquadramento dell’opera nella categoria “Ic”, ha tuttavia dedotto la predetta esperienza professionale come inerente alla categoria “Id” (nonostante il fatto che l’importo dei lavori cui aveva collaborato si riferisse a ben cinque classi/categorie) al fine di comprovare il possesso dei requisiti per partecipare alla presente procedura concorsuale; 

che è affatto inconferente la circostanza che il professionista di cui l’ATI ricorrente si è avvalsa ai sensi dell’art. 53, III comma del DLgs n. 163/2006 sia elemento esterno all’organizzazione dell’ATI medesima, essendo comunque egli elemento qualificato e determinante per l’ammissione del raggruppamento alla gara e, altresì, per l’esecuzione “in parte qua” dell’appalto 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla sentenza numero 274 del 21   febbraio  2013 pronunciata dal Tar Veneto. Venezia

 

Sentenza integrale

N. 00274/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01854/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2012, proposto da:
Ricorrente. – Consorzio Artigiani Ricorrente ed Affini Scarl, Ricorrente 2 Srl – Ricorrente 3, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Graziani, con domicilio eletto presso Anna Zampieron in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 58; Sebastiano Ricorrente 4, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Natalino Ratano, con domicilio eletto presso Anna Zampieron in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 58;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Controinteressata Restauri Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 104/2010;

per l’annullamento

della delibera di esclusione dalla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei manti di copertura e canalizzazione delle acque piovane di vari fabbricati presso la Caserma “De Bortolini” in Padova, disposta dalla Commissione di gara in data 25.10.2012, prot. n. M_D-E-23659-5774 Con.Ind. 3sc2 Ind. cl.; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Controinteressata Restauri Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

considerato

che il raggruppamento cui partecipa il Consorzio ricorrente è stato correttamente escluso dalla procedura concorsuale di cui è causa, avente ad oggetto la progettazione (per la quale era stato incaricato ai sensi dell’art. 53, III comma del DLgs n. 163/2006 l’architetto Ricorrente 4) e l’esecuzione di lavori di “manutenzione straordinaria dei manti di copertura e canalizzazione delle acque piovane di vari fabbricati” presso la Caserma “De Bertolini” in Padova (da effettuarsi a cura del Consorzio stesso in qualità di mandataria e di Ricorrente 2 srl-Ricorrente 3, mandante), in quanto, sorteggiato ex art. 48, I comma del codice dei contratti, il progettista designato ha non solo omesso di presentare nel termine perentorio di cui alla citata norma la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati (l’interessato, invero, aveva nuovamente prodotto l’allegato “O” del bando di gara, aggiungendo taluni elementi affatto inidonei alla dimostrazione richiesta: orbene, è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante – va da sé che la produzione di documenti “inutili” equivale alla non produzione -, ha natura perentoria. Le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre la documentazione, in quanto non rientrante nella sua disponibilità) – e ciò è già sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara -, ma è altresì risultato privo degli stessi requisiti richiesti dal bando (aver svolto progettazioni, relative ai migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla classe/categoria “Id” come individuata dalla legge 143 del 1949 per l’importo di € 1.267.395,75). A tal proposito, infatti, è appena il caso di osservare che l’art. 14 della legge n. 143/1949 inscrive – diversamente, è vero, da quanto previsto nella determinazione n. 5/2010 dell’Autorità di Vigilanza, ma, in disparte il riferimento esplicito alla prescrizione legislativa contenuto nel bando (cfr. il § 3.2.1.3, n. 7), la predetta determinazione recede comunque rispetto alla legge nella gerarchia delle fonti – la voce “bagni e costruzioni di carattere sportivo” nella categoria Ic, così come, peraltro, aveva effettuato il bando di gara pubblicato dal Comune di Tarquinia, gara (effettuata per la realizzazione di un impianto natatorio e) aggiudicata ad un’impresa che si era avvalsa, in qualità di progettista, delle prestazioni del medesimo architetto Ricorrente 4, il quale, pur avendo prestato acquiescenza all’inquadramento dell’opera nella categoria “Ic”, ha tuttavia dedotto la predetta esperienza professionale come inerente alla categoria “Id” (nonostante il fatto che l’importo dei lavori cui aveva collaborato si riferisse a ben cinque classi/categorie) al fine di comprovare il possesso dei requisiti per partecipare alla presente procedura concorsuale;

che è affatto inconferente la circostanza che il professionista di cui l’ATI ricorrente si è avvalsa ai sensi dell’art. 53, III comma del DLgs n. 163/2006 sia elemento esterno all’organizzazione dell’ATI medesima, essendo comunque egli elemento qualificato e determinante per l’ammissione del raggruppamento alla gara e, altresì, per l’esecuzione “in parte qua” dell’appalto;

che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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