passaggio tratto dalla sentenza numero 482 del 22 maggio 2013 pronunciata dal Tar Abruzzo, L’ Aquila
Sentenza integrale
N. 00482/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA RICORRENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente Costruzioni S.P.A in Proprio, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Foglietti, Alessandro Pallottino, Anna Palmerini, con domicilio eletto presso avv. Fabrizio Foglietti in L’Aquila, c/o Ricorrente 2 Spa Nucleo Ind. Bazzano; Capogruppo Mandataria A.T.I Costruzioni S.P.A. – General Costruzioni di Ricorrente 3 Geom. Giovanni-Fratelli Ricorrente 4 S.r.l.;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Controinteressata-Consorzio Tra Cooperative di Controinteressata 2 Soc. Coop, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso avv. Paolo Caroli in L’Aquila, via Strinella, 14 G/1;
per l’annullamento
degli atti recanti aggiudicazione della gara di cui al bando n. 3113 del 30 maggio 2011 avente ad oggetto “affidamento lavori ripristino danni Palazzo Camponeschi”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna e di Controinteressata-Consorzio Tra Cooperative di Controinteressata 2 Soc. Coop;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di Imprese Ricorrente Costruzioni s.p.a. – General Costruzioni di Ricorrente 3 Geom. Giovanni e Fratelli Ricorrente 4 s.r.l., impugna gli atti con i quali è stata disposta, in favore del consorzio controinteressato, l’aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento dei lavori di ripristino dei danni a seguito del sisma del 6.4.2009 al c.d. “Palazzo Camponeschi”, già sede della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Il bando richiedeva, con riferimento ai lavori de quibus, e sulla base della sola progettazione preliminare, la redazione di una proposta migliorativa a livello definitivo, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
Secondo la ricorrente, il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso e in ogni caso l’aggiudicazione disposta in suo favore doveva ritenersi illegittima per i seguenti motivi: 1) a) Violazione degli artt. 53 e 90 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 254 DPR 207/2010 (già art. 53 DPR 554/99) – Violazione della lex specialis di gara e dell’art. 46, comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria da parte dalla Commissione giudicatrice: il costituendo Consorzio aveva dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di volere affidare la progettazione esecutiva posta in gara ad una costituenda associazione temporanea di professionisti, composta dalla mandataria “Alfa s.r.l.”, società di ingegneria, e dalle mandanti “BETA Servizi di Ingegneria s.r.l.”, società di ingegneria, “Paola Gamma e Associati”, Associazione professionale, e Ing. Antonio William Delta, giovane professionista; senonché è risultato che la società “BETA Servizi di Ingegneria s.r.l.”, benché società di ingegneria, è priva di Direttore tecnico, necessario per la stessa valida configurazione della società in questione, e come tale non avrebbe i requisiti prescritti per poter essere affidataria delle attività di progettazione, in violazione della disposizione epigrafata (art. 254 DPR 207/2010); espunta la “BETA” dal costituendo raggruppamento di professionisti, i restanti componenti della compagine associativa non raggiungono il restante 40% dei requisiti tecnico-professionali ed economici che le mandanti devono complessivamente possedere per poter eseguire il servizio di progettazione, posto che la “Alfa” (che possiede il 100% dei requisiti per la progettazione delle categorie 1E/1D e 3C) non potrebbe utilizzare più del 60% dei requisiti stessi e la “Paola Gamma e Associati” non copre il restante 40%; l’aggiudicataria pertanto avrebbe dovuto essere esclusa per assenza dei requisiti richiesti dal bando per lo svolgimento del servizio di progettazione; né può supplire la qualificazione del Consorzio (mandataria del raggruppamento aggiudicatario) non avendo il Consorzio medesimo indicato i professionisti “interni” titolari dei requisiti per la progettazione e dunque dimostrato la sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alla gara; b) la domanda di partecipazione non indica l’esecutore della progettazione definitiva; nella domanda di partecipazione, infatti, Controinteressata afferma di voler affidare ai progettisti esterni la sola progettazione “esecutiva” e i professionisti, a loro volta, fanno riferimento anch’essi alla sola progettazione “esecutiva”; le domande di partecipazione e la dichiarazione dei progettisti sono dunque entrambe inesatte, incomplete e contraddittorie; ove la Controinteressata volesse in proprio svolgere la progettazione definitiva con l’ausilio di progettisti “interni”, la domanda di partecipazione sarebbe ugualmente incompleta perché priva dell’indicazione dei professionisti “interni” abilitati e detentori dei requisiti necessari a termini del bando; c) la dichiarazione dei professionisti indicati per la progettazione esecutiva è incompleta anche sotto il profilo della indicazione della attività di progettazione che ognuno dei professionisti dovrà eseguire; nella dichiarazione in questione si legge che le attività di progettazione esecutiva saranno così ripartite: l’arch. Gamma si dichiara responsabile della progettazione per le categorie 1D/1E con riferimento agli aspetti architettonici; gli ingegneri P_, R_ e Delta si dovrebbero occupare delle medesime categorie 1D/1E con riferimento agli aspetti strutturali e di ingegneria sismica; l’ing. P_ si occuperà della categoria 3C con riferimento alle opere impiantistiche; manca però la indicazione delle percentuali delle attività di progettazione che i singoli professionisti eseguiranno, che devono coincidere con la percentuale dei requisiti posseduti; d) la domanda di partecipazione alla gara del Consorzio Controinteressata è irregolare anche con riguardo alla proposta tecnica migliorativa presentata in sede di offerta perché non ha sviluppato la proposta stessa a livello di progetto definitivo, non essendo timbrata né sottoscritta da professionisti abilitati ma solo dai rappresentanti legali della Controinteressata e della Crimisos; il “progetto” migliorativo presentato non è quindi riconducibile ad un professionista abilitato, elemento imprescindibile per la validità del progetto e per la prova di reale fattibilità dello stesso; 2) Violazione dell’art. 12 del bando di gara e dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 – Violazione del principio della immodificabilità dell’offerta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell’operato della commissione di gara – Violazione del principio del corretto agire della P.A. (art. 97 Cost.): il raggruppamento aggiudicatario ha offerto il ribasso del 32,468% sul prezzo posto a base di gara e sullo stesso è stato invitato a fornire giustificazioni; il consorzio ha dunque prodotto un elaborato denominato “riepilogo voci giustificate e importi” che non tiene in alcun conto i costi relativi alle migliorie proposte; in esito agli ulteriori chiarimenti richiesti, la Controinteressata ha prodotto altro elaborato che, del tutto contraddittoriamente, include nel prezzo complessivo anche le ulteriori lavorazioni non precedentemente giustificate, riducendo o omettendo altre lavorazioni prima comprese o comunque necessarie, di cui il ricorso dà esemplificativa elencazione (non integrale ricostruzione di solai demoliti, mancato computo dell’illuminazione esterna, del costo di trasporto dei materiali di cantiere, della qualità di manodopera impiegata, ecc.), con ulteriori carenze o omissioni riscontrabili nelle dichiarazioni dei fornitori offerte a supporto dell’analisi dei prezzi; in definitiva, la aggiudicataria ha modificato il computo delle quantità per ricondurre il ribasso offerto alle maggiori lavorazioni che si era impegnata ad eseguire, che, ove correttamente computate, avrebbe condotto ad un ribasso inferiore con diverso esito della gara; 3) Violazione del D.M. 14.1.2008, degli artt. 24, 25 e 26 D.P.R. 554/1999 (oggi artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 207/2010) e dell’art. 12 del bando di gara – eccesso di potere per insufficiente ed erronea istruttoria – Violazione del principio del corretto agire della P.A. (art. 97 Cost.): l’offerta dell’aggiudicataria è carente anche sotto il profilo tecnico, in quanto gravemente violativa della normativa tecnica vigente; in particolare, il sistema di fondazioni proposto prevede l’uso contestuale di fonazioni su pali o miste con formazioni superficiali in violazione dell’art. 7.2.1. del citato D.M. (Criteri generali di progettazione fondazione per edifici in zona sismica); inoltre, la proposta migliorativa è carente sotto il profilo del calcolo del grado di sicurezza sismico dell’edificio, in quanto non basato sull’accelerazione massima al suolo in concreto calcolata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituivano Controinteressata e l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, stante la piena legittimità degli atti impugnati e l’infondatezza dell’impugnazione.
La ricorrente proponeva motivi aggiunti rivolti al diniego (implicito) di autotutela a seguito di notificazione di avviso di ricorso all’Amministrazione aggiudicatrice e alla declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e riproponeva l’istanza cautelare, che il TAR respingeva.
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All’esito della pubblica udienza dell’8 maggio 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
I. Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, la società ricorrente, nelle qualità sopra indicate, impugna l’aggiudicazione della gara d’appalto per la progettazione e i lavori relativi al c.d. “Palazzo Camponeschi” a L’Aquila disposta in favore della controinteressata.
I.1) La ricorrente, che risulta seconda graduata nella gara de qua, lamenta anzitutto la mancata esclusione della controinteressata aggiudicataria per carenza di requisiti soggettivi (riferiti ad una delle società del costituendo raggruppamento indicato per la progettazione; I motivo, rilievo sub a), per incompletezza o irregolarità dell’offerta (I motivo, rilievi sub b), c) e d) e comunque per inidoneità tecnica della proposta progettuale (migliorativa) formulata, neppure giustificata a livello di prezzo offerto (rispettivamente III e II motivo).
II. Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce l’illegittima ammissione alla gara della aggiudicataria che ha indicato, per le attività di progettazione (esecutiva e definitiva, come richieste dal bando), un costituendo raggruppamento nonostante una delle associate nella costituenda ATI (la “BETA Servizi di Ingegneria s.r.l.”), benché società di ingegneria, non disponesse di un direttore tecnico come prescritto espressamente dall’art. 207 DPR 207/2010.
II.1) In particolare, deduce la ricorrente, una volta esclusa la “BETA” (perché non qualificabile ai fini dei pubblici appalti), il raggruppamento nel suo complesso non sarebbe a sua volta qualificato, posto che la mandataria (Alfa) non potrebbe spendere più del 60% della sua qualificazione e le residue associande non coprirebbero il residuo 40%.
II.2) La controinteressata sostiene l’infondatezza del rilievo giacché la citata “BETA” non sarebbe in realtà una “società di ingegneria” ma una “società tra professionisti”, come tale non tenuta alla nomina del direttore tecnico; inoltre, il raggruppamento, che comprende, come mandataria, la “Alfa S.r.l.” (che sarebbe qualificata per il 100% dell’appalto relativamente alle attività di progettazione) non avrebbe alcuna necessità di “spendere” la qualificazione della “BETA”, posto che dispone e potrebbe utilizzare ben più del 60% dei requisiti richiesti, come peraltro espressamente previsto dal bando di gara, rendendo così irrilevante la (peraltro insussistente) carenza dei requisiti in capo alla “BETA”.
II.3) Va precisato in fatto che nella domanda di partecipazione, il costituendo raggruppamento Controinteressata – Crimisos (aggiudicatario) dichiarava, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 del bando di gara, di voler affidare le attività di progettazione poste in gara ad una costituenda associazione temporanea di professionisti, composta dalla mandataria “Alfa s.r.l.”, società di ingegneria, e dalle mandanti “BETA” Servizi di Ingegneria s.r.l.”, società di ingegneria, “Paola Gamma e Associati”, Associazione professionale”, e ing. Antonio William Delta, giovane professionista.
Le attività di progettazione sono poi state così ripartite (come risulta dalla apposita dichiarazione presentata): l’arch. Gamma (facente parte dell’Associazione professionale “Paola Gamma e Associati”) si è incaricata delle categorie 1D/1E con riferimento agli aspetti architettonici; gli ingegneri P_ (“Alfa”), R_ (“BETA”) e Delta (giovane professionisti) si sono incaricati delle medesime categorie 1D/1E con riferimento agli aspetti strutturali e di ingegneria sismica, l’ing. P_ (“Alfa”) si è incaricato della categoria 3C con riferimento alle opere impiantistiche.
II.4) Osserva preliminarmente il Collegio che la distinzione tra “società di professionisti” e “società di ingegneria” sta nella diversità della forma societaria prescelta, che, nel primo caso, ricade in uno dei tipi codificati di società di persone, ovvero di società cooperativa, e nel secondo di società di capitali.
Inoltre, mentre la società di professionisti può essere formata solo da professionisti, la società di ingegneria consente l’apporto (anche) di solo capitale (e dunque anche di soci non professionisti), il che ha imposto l’obbligo della nomina del direttore tecnico con il compito di controfirmare i progetti e la conseguente assunzione di responsabilità solidale con i professionisti al fine di compensare eventuali limitazioni (appunto, di responsabilità) connesse al peculiare schermo della forma societaria.
II.5) In ogni caso, a prescindere dalla forma prescelta (individuale, associativa, societaria) il sistema continua a prevedere la natura personale dell’attività libero-professionale imponendo la specifica indicazione dei soggetti professionisti firmatari dei singoli progetti anche, per quanto rileva nella presente sede, in caso di pubblici appalti.
Nel caso di specie, tale indicazione – giova anzitutto evidenziare – è stata sicuramente fornita (cfr. punto II.3) che precede) ed è ricaduta su professionisti esattamente individuati.
II.6) A ciò deve aggiungersi che il bando di gara, nella specifica ipotesi che il soggetto affidatario dell’appalto non intendesse occuparsi personalmente della progettazione (che è il caso in esame), prescriveva con puntualità i requisiti dell’eventuale (diverso) soggetto indicando nel modo che segue: “In mancanza di adeguata qualificazione SOA, i requisiti del progettista/dei progettisti indicato/i o eventualmente associato/i sono i seguenti a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gara per servizi, previste dagli artt. 38 del d.l.vo 163/2006 e ss.mm.ii e 51 del DPR 554/99; b) iscrizione all’albo professionale; c) possesso del requisito di cui al R.D. 23.10.1925, n.2537, art. 52; d) insussistenza di condanne penale passate in giudicato a carico del professionista e, in caso di società, a carico di tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza; e) per le società, iscrizione alla Camera di Commercio II.AA.AA.; f) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50 d,p.r. 554/1999 nei migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 3 volte l’importo della progettazione a base d’asta; g) avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di cui all’articolo 50 DPR 554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle indicate classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (…); h) avvenuto svolgimento, nell’ultimo decennio, di due servizi (….); i ) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato (….)”.
Per le società, pertanto, il bando richiedeva la sola iscrizione alla Camera di Commercio (che la “BETA” ha documentato), senza ulteriori specificazioni, fermo il possesso dei requisiti soggettivi (di moralità e di idoneità tecnico-professionale, attestata, quest’ultima, dall’iscrizione all’albo) in capo a progettisti/singoli professionisti.
II.7) Va doverosamente aggiunto che, benché la “BETA” fosse costituita in forma di s.r.l. (dunque, società di capitali, e dunque, in ragione della forma societaria prescelta, “società di ingegneria”), la stessa in realtà si componeva, all’epoca della domanda di partecipazione alla gara, di due soli soci, entrambi professionisti, dunque aventi titolo autonomamente a sottoscrivere i progetti in proprio, senza l’apporto di capitali esterni.
II.8) Va ancora aggiunto che, a termini del bando, “in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio tra professionisti, i requisiti di cui alle lettera f), g), i) (sopra indicati) dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% della capogruppo o da un consorziato, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamaente dai mandanti o dagli altri consorziati”.
Per effetto della suindicata prescrizione di bando, discende, per un verso, che la mandataria “Alfa” (qualificata per il 100% dei requisiti richiesti) ben potrebbe spendere più del preteso 60% e che gli altri associati in raggruppamento non avrebbero necessità alcuna di possedere (globalmente) il 40%, come la ricorrente argomenta.
II.9) Infine, va evidenziato che la contestata partecipazione di “BETA”, nello specifico, si limita alla dichiarata partecipazione dell’ing. R_, che, come sopra detto, si è fatto carico di parte delle categorie ID/IE con riferimento agli aspetti strutturali e di ingegneria sismica, e del quale non è contestata la qualificazione per tali aspetti.
II.10) Tenuto conto delle suindicate evenienze fattuali, ritiene il Collegio che in alcun modo può trovare spazio la doglianza proposta con riferimento alla pretesa doverosa esclusione della “H.&M.”.
Sotto un primo profilo, la mancata indicazione del Direttore tecnico non è sanzionata dal bando a pena di esclusione e comunque renderebbe “irregolare” la società di ingegneria senza che ne debba ex se derivare l’inammissibilità della prestazione del libero-professionista firmatario e (nella specie) individuato.
A ciò deve aggiungersi che anche l’eventuale “inammissibilità” della partecipazione di “BETA” non rileverebbe, in ogni caso, ai fini della complessiva qualificazione del raggruppamento e dei singoli professionisti, fatta comunque salva dalla sicura e sovrabbondante qualificazione della mandataria.
III. Di seguito, la ricorrente deduce che la controinteressata dovrebbe comunque essere esclusa per non aver indicato chiaramente i professionisti incaricati con riguardo alla progettazione “definitiva”.
III.1) Tale conclusione deriverebbe, ad avviso della ricorrente, dalla lettura dell’offerta e degli allegati, dai quali (in più punti) la partecipazione dei professionisti indicati si evincerebbe come limitata alla mera progettazione “esecutiva”.
Dunque, continua la ricorrente, la progettazione definitiva dovrebbe allora essere curata direttamente dall’impresa appaltatrice che però non ha indicato i professionisti “interni” che dovrebbero eseguirla.
In entrambi i casi, la domanda sarebbe “incompleta” o “contraddittoria” con la necessaria doverosa esclusione dell’impresa.
III.2) Il rilievo non ha pregio.
L’offerta indica, per le attività di progettazione, il già sopra nominato costituendo raggruppamento e, per parte loro, i progettisti hanno presentato la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla redazione del “progetto oggetto di gara” (pag. 3 della dichiarazione resa dai professionisti), quest’ultimo individuato testualmente nell’oggetto nell’epigrafe della medesima dichiarazione “Redazione proposta migliorativa livello definitivo, progettazione definitiva, progettazione esecutiva”).
Deve pertanto ritenersi che, posto che nessuna limitazione hanno posto i dichiaranti all’oggetto della prestazione di progettazione come indicato nel bando, gli stessi sono impegnati a tali attività nella loro globalità, il che corrisponde esattamente a quanto dichiarato dal concorrente nella “domanda di partecipazione e dichiarazione d’impegno” che, del pari senza alcuna limitazione, “indica” il R.T.P. tra progettisti per le attività di progettazione (tutte; cfr. lett. b) pag. 3) e dichiarano, inoltre, che il costituendo R.T.P. “incaricato della progettazione (tutta) è in possesso dei requisiti, generali e speciali previsti dal bando di gara” (cfr. lett.c) della dichiarazione predetta).
La impropria dicitura utilizzata nelle parti indicate dalla ricorrente non può pertanto, tenuto conto della doverosa interpretazione complessiva delle dichiarazioni sopra richiamate, condurre alle conclusioni propugnate da parte ricorrente.
IV. Di seguito, parte ricorrente deduce l’irritualità della dichiarazione dei professionisti sotto il profilo della mancata indicazione delle percentuali di servizio (attività di progettazione) che ognuno dei professionisti è incaricato di eseguire.
IV.1) In realtà, osserva il Collegio, la disposizione cui fa esatto riferimento parte ricorrente (art.37, D.lg. 163/2006), non parla affatto di “percentuali” bensì di “parti” del servizio da svolgere (cfr. art. 37, comma 4: “Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori eoconomici riuniti o consorziati”).
IV.2) Nel caso di specie, i professionisti incaricati hanno correttamente indicato – ciascuno – le parti del servizio di progettazione che andranno ad eseguire, come già sopra riportato (cfr. punto II.3), che precede), parti del servizio, giova aggiungere, per il quale (non si contesta che) sono sicuramente qualificati.
IV.3) Sotto diverso profilo, il Collegio ha difficoltà a comprendere come un’attività intellettuale, quale è quella libero-professionale di progettazione in esame, possa scindersi in termini (quantitativi) di percentuale (se non forse, ex post, in termini di “valore” della prestazione eseguita, dipendente anche dalla “qualità” della stessa), sicché l’unica distinzione che – ex ante – può rilevare (anche ai fini che ne occupano) è proprio quella in “parti”, come dichiarato.
IV.4) Non sembra avere alcun senso, pertanto, per i servizi in questione, la richiesta indicazione delle “percentuali” di servizio attribuite a ciascuno dei progettisti, con conseguente piena idoneità della dichiarazione presentata.
V. Il rilievo sub d) del primo motivo di ricorso, di seguito, deduce l’irritualità dell’offerta tecnica presentata sotto il profilo della mancata sottoscrizione da parte dei tecnici abilitati della “proposta tecnica migliorativa”, in effetti sottoscritta dai soli legali rappresentanti di Controinteressata e Crimisos.
V.1) Osserva il Collegio che la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dell’impresa era precisamente quanto richiesto espressamente dal bando ( cfr. “avvertenze generali” al bando: “L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile…).
V.2) Peraltro, trattandosi di mera “proposta migliorativa”, evidentemente da dettagliare e specificare in sede di “progetto definitivo” e poi “esecutivo” (come evidenziato anche dalla peculiare articolazione degli “elaborati per la formulazione della proposta migliorativa”, limitati ad una “relazione tecnica illustrativa comporta da non oltre 40 pagine” e “non più di 20 elaborati grafici di formato A1)”, l’amministrazione appaltante, del tutto coerentemente, non ha richiesto la specifica sottoscrizione da parte dei tecnici, peraltro esattamente indicati ai fini della futura attività progettuale, comprensiva, ovviamente, anche dei miglioramenti proposti.
V.3) Il primo motivo è dunque, in tutti i suoi articolati profili, infondato.
VI. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’erroneità del giudizio dell’Amministrazione che ha accolto le giustificazioni rese dall’impresa aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia mentre avrebbe dovuto rilevare le (pretese) palesi incongruità dei computi effettuati sull’offerta base senza le migliorie proposte, con evidenti errori di calcolo e omissioni.
VI.1) In ordine alla verifica di anomalia, il Supremo Consesso Amministrativo ha anche di recente stabilito che “data l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in relazione all’anomalia dell’offerta, la relativa valutazione, costituendo espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale ed inerendo quindi al merito amministrativo, è da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n. 2751/2011).
Inoltre, la verifica di anomalia non ha lo scopo di ricercare singole inesattezze dell’offerta economica, come i rilievi svolti dal ricorrente tentano di dimostrare, ma ha invece lo scopo di accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia o meno attendibile e dunque se dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.3146/2009).
VI.2) Nel caso di specie, giova aggiungere, le dedotte “palesi” incongruità sono state confutate puntualmente da parte contro interessata (con dovizia di riferimenti specifici sui singoli rilievi sollevati), con argomenti che fanno recedere le critiche svolte a questioni di merito tecnico precluse a questo Giudice, proprio come il Consiglio di Stato ha reiteratamente segnalato.
VII. Esito analogo deve confermarsi per il terzo motivo, che critica l’offerta tecnica della controinteressata deducendo pretesi vizi progettuali nella proposta migliorativa presentata (con riferimento all’uso contestuale di fondazioni su pali o miste con fondazioni superficiali e all’erronea considerazione del dato dell’accelerazione sismica).
VII. 1) Orbene, in disparte, anche in questo caso, la puntuale confutazione degli argomenti sollevati da parte della controinteressata e di parte resistente (sia con riferimento alla pertinenza di tale indicazione alle sole “nuove costruzioni” sia con riguardo alla possibilità di tale utilizzo purché giustificato da uno specifico studio, in sede di progettazione di dettaglio, sia ancora alla rilevanza del diverso parametro dell’accelerazione contestato), deve ribadirsi che la natura eminentemente tecnica (e specialistica) delle questioni svolte esclude la sua riconducibilità a vizio di “legittimità” dell’azione amministrativa, fermo restando che la valutazione critica del merito (tecnico) è comunque rimessa all’Amministrazione (e ai suoi organi tecnici) in sede di approvazione del progetto definitivo.
VIII. Il rigetto del merito del ricorso impone il rigetto anche dei motivi aggiunti proposti avverso il diniego di autotutela, che si appalesa del tutto giustificato, e per la declaratoria di inefficacia del contratto che non può trovare accoglimento in ragione dell’esito del ricorso impugnatorio.
IX. Il ricorso va, in definitiva, complessivamente respinto giacché infondato.
X. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento della complessiva somma di Euro 10.000, 00 (diecimila), da ripartirsi in parti uguali in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)