sentenza numero 551 del 14 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
l’omessa allegazione curriculare, alla luce della prescrizione della lettera di invito sopra riportata , ha costituito una carenza oggettiva la quale richiedeva, per poter essere superata, una vera e propria integrazione documentale mediante la consegna dei c.v. mancanti la quale non costituisce, oggettivamente, né regolarizzazione di documenti già presenti né correzione materiale di errori o refusi, il che pone la pretesa della ricorrente al di fuori del perimetro del “soccorso istruttorio” ammissibile in sede di gara, come attualmente delineato dal diritto vivente
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