legittimo annullamento di aggiudicazione_con escussione della relativa cauzione provvisoria_per mancata dichiarazione dell’aggiudicatario di un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni
Il punto decisivo che rende legittimo l’operato del Rettore dell’Università resistente, è la mancata indicazione dell’esistenza di un precedente penale a carico dell’amministratore della ricorrente.
Al di là delle considerazioni anodine contenute nel ricorso, la falsa attestazione della mancanza di reati da segnalare ex art. 38 D.lgs. 163\06 è di per sé ragione sufficiente per determinare l’esclusione di una ditta dalla gara di appalto e se, come nel caso di specie, scoperta successivamente, per giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.( si veda ex multis Consiglio di Stato 4905/2009 e 9324/2010 ).
Peraltro il reato per cui l’amministratore era stato condannato, seppur con sentenza di applicazione della pena, è assolutamente rilevante per le finalità del Codice degli Appalti.
Si tratta, infatti, di un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni, la cui pertinenza rispetto alla aggiudicazione di appalti finalizzati alla manutenzione di due distinti complessi edilizi dell’Università di Siena è inequivocabile.
A fronte di una condotta siffatta, ogni distinzione su quale doveva essere il contenuto delle dichiarazioni negli allegati al bando è superflua. La commissione di gara doveva essere messa in condizione di valutare l’esistenza del reato per poter stabilire se esso era ostativo o meno ai fini della partecipazione alla gara.
Dal momento che ciò non è avvenuto, l’esclusione era conseguenza necessitata; essendosi l’Università accorta dell’esistenza della condanna solo in sede di verifica della documentazione, l’atto di autotutela impugnato era doveroso.
Tratto dalla sentenza numero 1283 del 6 luglio 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
GIA’ CONFERMATA IN APPELLO CON LA decisione numero 1771 dell’11 aprile 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 01283/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2012 REG.RIC.
N. 00614/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 613 e 614 del 2012, proposti da:
RICORRENTE Impianti S.r.l. anche Mandataria R.T.I. con A-Ricorrente 2 S.r.l. e Consorzio Ricorrente 3, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Onesti, Guido Marrone, Adriano Casellato, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Marrone in Firenze, viale Mazzini, 35;
contro
Università degli Studi di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Cpl Controinteressata Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Falorni, Amerigo Penta, con domicilio eletto presso l’avv. Fausto Falorni in Firenze, via dell’Oriuolo 20;
Controinteressata 2 Coop. non costituita in giudizio.;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 613 del 2012:
del decreto rettorale 19.03.2012 n. 380/2012, prot. n. 13942/IX/2, comunicato il 19.03.2012 con nota n. 14138, con cui si dispone l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, all’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo d’imprese RICORRENTE Impianti s.r.l. (mandataria), A-Ricorrente 2 Srl e Consorzio Ricorrente 3 (mandanti) della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio degli edifici dell’Università degli Studi di Siena;
nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese le determinazioni di esclusione dalla procedura di gara del medesimo raggruppamento temporaneo d’imprese e di aggiudicazione in via definitiva del medesimo servizio, scorporate le prestazioni già effettuate dal R.T.I. e per il residuo periodo fino al 31.12.2013, ad ALFA. Generale Contractor s.p.a.;
nonchè del successivo decreto rettorale 06.04.2012 n. 525, comunicato con nota 06.04.2012, con cui, in sostituzione della rinunciataria ALFA. General Contractor s.p.a., si aggiudica il servizio alla ditta CONTROINTERESSATA 2 soc. coop. condizionatamente alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nei documenti di gara;
nonchè ove occorra, in subordine ed in parte qua, del bando e del disciplinare di gara;
e per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato; nonchè per il subentro della ricorrente, in proprio e quale mandataria del citato R.T.I., nel contratto eventualmente concluso;
nonchè per il risarcimento dei danni ingiusti provocati alla ricorrente dai provvedimento impugnati;.
quanto al ricorso n. 614 del 2012:
del decreto rettorale 19.03.2012 n. 380/2012, prot. n. 13954/IX/2, comunicato il 19.03.2012 con nota n. 14142, con cui si dispone l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990, all’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo d’imprese RICORRENTE Impianti s.r.l. (mandataria), A-Ricorrente 2 Srl e Consorzio Ricorrente 3 (mandanti) della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione integrata per il compresso edilizio denominato Polo Scientifico Universitario San Miniato Via A. De Gasperi, 2 Siena;
nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese le determinazioni di esclusione dalla procedura di gara del medesimo raggruppamento temporaneo d’imprese e di aggiudicazione in via definitiva del medesimo servizio, scorporate le prestazioni già effettuate dal R.T.I. e per il residuo periodo fino al 15.04.2014, a CPL Controinteressata soc. coop.;
nonchè ove occorra, in subordine ed in parte qua, del bando e del disciplinare di gara;
e per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato; nonchè per il subentro della ricorrente, in proprio e quale mandataria del citato R.T.I., nel contratto eventualmente concluso;
nonchè per il risarcimento dei danni ingiusti provocati alla ricorrente dai provvedimento impugnati;.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena e di Cpl Controinteressata Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con distinti e coevi ricorsi notificati in data 17.4.12 e depositati in data 27.4.12 la società ricorrente impugnava i decreti del Rettore dell’Università di Siena con cui erano state annullate d’ufficio le aggiudicazioni di due appalti in favore del raggruppamento temporaneo di imprese di cui la ricorrente era mandataria.
Le decisione impugnate traevano origine dalla verifica effettuata dopo l’aggiudicazione circa l’esistenza di un precedente penale per omicidio colposo con violazione sulle norme per la prevenzione degli infortuni a carico dell’amministratore unico della società ricorrente che era anche direttore tecnico della stessa nonchè vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ricorrente 3.
I due ricorsi si fondano su un unico medesimo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 38 del Codice Appalti, dell’art. 3 L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per illogicità, travisamento, erroneità dei presupposti.
A parere della ricorrente il bando di gara nella Sezione III prevede genericamente l’obbligo di non trovarsi in una situazione prevista come causa di esclusione dell’art. 38 D-lgs. 163/06 e successivamente nel modello B1 veniva richiesto di indicare tutte le condanne riportate ivi comprese quelle che avevano beneficiato della non menzione.
L’errore in cui sarebbero incorsi i provvedimenti impugnati consisterebbe nell’aver ritenuto che l’omessa indicazione nelle dichiarazioni sostitutive allegate dalle mandati del R.T.I. della condanna dell’amministratore della società ricorrente costituisse causa autonoma di esclusione indipendentemente dalla valutazione della gravità del reato sulla moralità professionale.
Non sarebbero ricomprese nell’art. 38 citato tutte le tipologie di condanne penali e tanto meno quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Si costituivano in giudizio l’Università di Siena e, nel solo ricorso iscritto al nr. 614\2012, la controinteressata aggiudicataria dell’appalto in sostituzione del R.T.I. rappresentato dalla ricorrente che chiedevano il rigetto del ricorso.
Con decreto monocratico del 30.4.2012 il presidente della sezione accoglieva la domanda di sospensione degli effetti delle delibere impugnate.
All’udienza del 8.5.2012 i ricorsi andavano in decisione con avviso alle parti della possibilità di decidere il merito con sentenza breve.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva
I ricorsi non sono fondati.
Il punto decisivo che rende legittimo l’operato del Rettore dell’Università resistente, è la mancata indicazione dell’esistenza di un precedente penale a carico dell’amministratore della ricorrente.
Al di là delle considerazioni anodine contenute nel ricorso, la falsa attestazione della mancanza di reati da segnalare ex art. 38 D.lgs. 163\06 è di per sé ragione sufficiente per determinare l’esclusione di una ditta dalla gara di appalto e se, come nel caso di specie, scoperta successivamente, per giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.( si veda ex multis Consiglio di Stato 4905/2009 e 9324/2010 ).
Peraltro il reato per cui l’amministratore era stato condannato, seppur con sentenza di applicazione della pena, è assolutamente rilevante per le finalità del Codice degli Appalti.
Si tratta, infatti, di un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni, la cui pertinenza rispetto alla aggiudicazione di appalti finalizzati alla manutenzione di due distinti complessi edilizi dell’Università di Siena è inequivocabile.
A fronte di una condotta siffatta, ogni distinzione su quale doveva essere il contenuto delle dichiarazioni negli allegati al bando è superflua. La commissione di gara doveva essere messa in condizione di valutare l’esistenza del reato per poter stabilire se esso era ostativo o meno ai fini della partecipazione alla gara.
Dal momento che ciò non è avvenuto, l’esclusione era conseguenza necessitata; essendosi l’Università accorta dell’esistenza della condanna solo in sede di verifica della documentazione, l’atto di autotutela impugnato era doveroso.
I ricorsi vanno quindi respinti con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza e con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. in favore dell’Università di Siena ed in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. in favore della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)