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ANCORCHE’ NON APPLICABILI A PROCEDURE INDETTE PRIMA DEL 25 GIUGNO 2014, LE NORME DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 38 COMMA 2 BIS CON L’ARTICOLO 46 COMMA 1 TER DEVONO COMUNQUE ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE DALLE STAZIONI APPALTANTI

sentenza numero 3331 del 16 dicembre 2014 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

ricordiamo la norma

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

(…)

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(…)

2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

(…)

Art. 46. Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione
(rubrica così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)
(…)

1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
(comma aggiunto dall’art. 39, comma 2, legge n. 114 del 2014)

 


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ANCORCHE’ NON APPLICABILI A PROCEDURE INDETTE PRIMA DEL 25 GIUGNO 2014, LE NORME DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 38 COMMA 2 BIS CON L’ARTICOLO 46 COMMA 1 TER DEVONO COMUNQUE ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE DALLE STAZIONI APPALTANTI Reviewed by on . [box type="info" color="#000000" bg="#cccccc" font="arial" fontsize="14" border="#1b6a84" radius="5" head="ricordiamo la norma" headbg="#946695" headcolor="#fff [box type="info" color="#000000" bg="#cccccc" font="arial" fontsize="14" border="#1b6a84" radius="5" head="ricordiamo la norma" headbg="#946695" headcolor="#fff Rating: 0
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