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Anche nel silenzio del bando di gara, la disposizione dell’articolo 75 in tema di presentazione della garanzia provvisoriaè sempre valida

sentenza numero 3131 del 3 dicembre 2014 pronunciata dal Tar Sicilia,Palermo

Assume parte ricorrente che tutti i partecipanti alla gara per cui è causa, ad eccezione dell’ATI costituita dalle ricorrenti, sarebbero dovuti essere esclusi dalla gara per cui è causa, non avendo provveduto a corredare le offerte presentate con gli atti previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente l’art. 75 del D.Lgs. prescrive che le offerte di partecipazione ad una gara per l’affidamento di un appalto debbano essere corredate:

da una garanzia provvisoria, ordinariamente del 2% del valore dell’appalto;

dall’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, dichiarazione espressamente prevista a pena di esclusione.

GIUSTO UN'OSSERVAZIONE

merita ricordare che in caso di concessioni oppure di appalti nei settori speciali, le Stazioni appaltanti possono derogare all’articolo 75 e di conseguenza bisogna fare molta piu’ attenzione alle norme riportate nella lex specialis di gara


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