Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 914 del 7 aprile 2016
un danno da ritardo può essere riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile alla sfera giuridica del soggetto; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedimentali (sotto un profilo temporale) da parte dell’Amministrazione; infine, che l’inerzia è effettivamente imputabile all’Amministrazione a titolo di colpa” (TAR Veneto, sez. I, 12 dicembre 2012, n. 1548; id., sez. II, 05 luglio 2012, n. 967; TAR Lazio, sez. II quater, 24 gennaio 2012 n. 762).
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