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anche se la risarcibilità del danno da ritardo “puro” è fondata sul presupposto che pure il tempo è un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo

rimane ineludibile l'obbligo sia di allegare circostanze di fatto precise, sia di provarle, sicché, in mancanza di ciò, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c

Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 914 del 7 aprile 2016

un danno da ritardo può essere riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile alla sfera giuridica del soggetto; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedimentali (sotto un profilo temporale) da parte dell’Amministrazione; infine, che l’inerzia è effettivamente imputabile all’Amministrazione a titolo di colpa” (TAR Veneto, sez. I, 12 dicembre 2012, n. 1548; id., sez. II, 05 luglio 2012, n. 967; TAR Lazio, sez. II quater, 24 gennaio 2012 n. 762).


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anche se la risarcibilità del danno da ritardo “puro” è fondata sul presupposto che pure il tempo è un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo Reviewed by on . Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 914 del 7 aprile 2016 un danno da ritardo può essere riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata un Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 914 del 7 aprile 2016 un danno da ritardo può essere riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata un Rating: 0
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