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Amministrazione agisce applicando la norma del contratto fideiussorio, competente quindi giudice ordinario

Il provvedimento impugnato si limita a quantificare l’importo relativo al costo delle opere di ricomposizione di cava onde procedere all’escussione del deposito cauzionale; 

la società ricorrente, la quale aveva prestato garanzia a prima richiesta, sussume la propria azione fra quelle contemplate dall’art. 133, n.1 lett.a) n.2 cpa, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 

le controversie in materia di…2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 

invece la prestazione della garanzia inerisce alla mancata esecuzione delle ridette opere, ma non concerne alcun accordo sostitutivo fra privati o fra pubbliche amministrazioni; 

dunque l’amministrazione regionale ha agito nell’ambito di un rapporto privatistico, applicando la norma del contratto fideiussorio, senza alcuna spendita di pubblici poteri; 

dunque il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dalle parti resistenti (cfr. TAR Liguria, sez.I, 5 luglio 2011, n.1054); 

dunque deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quello ordinario 

a cura di Sonia LAzzini 

passaggio tratto dalla sentenza numero 1140  del 9 ottobre   2013 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Sentenza integrale

 

N. 01140/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2013, proposto da:
Ricorrente Credit Insurance Nv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cristiano Migli, Federica Scafarelli, Arturo Lucchetta, con domicilio eletto presso Arturo Lucchetta in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 151 Scala B;

contro

Regione Veneto in Persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Comune di Dolce’, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Dalla Mura, Eliana Bertagnolli, Elisa Colombarolli, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;

nei confronti di

Controinteressata Srl in Liquidazione;

per l’annullamento

del decreto n. 82 adottato in data 6/5/2013 dal Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georirorse – U.C. Gestione tutela risorse geologiche della Regione Veneto e comunicato con racc. a.r. del 14/5/2013 ricevuta il 21/5/2013 con cui la Regione Veneto ha determinato “in € 265.226,87, ai fini dell’escussione integrale della polizza n. OC0048147 del 19/6/2003 della Ricorrente Credit Insurance NV, il costo stimato dei lavori di ricomposizione ambientale della cava di detrito, determinata “OSSENIGO NORD” e sita in Comune di Dolcè (VR), come risultante dall’elaborato in data 23/4/2013 allogato “A” al presente decreto, dando atto che detto importo potrà subire modificazioni per effetto della specifica progettazione degli interventi ovvero a seguito dell’insorgere di ulteriori criticità ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche al momento non valutabili” ed ha stabilito “in € 50397,82 l’ulteriore somma oggetto di escussione della polizza di cui al punto1) per mancato pagamento al Comune di Dolcè del contributo ex art. 20 della L.R. 44/82…”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune Di Dolce’;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Considerato:

che il provvedimento impugnato si limita a quantificare l’importo relativo al costo delle opere di ricomposizione di cava onde procedere all’escussione del deposito cauzionale;

che la società ricorrente, la quale aveva prestato garanzia a prima richiesta, sussume la propria azione fra quelle contemplate dall’art. 133, n.1 lett.a) n.2 cpa, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

le controversie in materia di…2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

che invece la prestazione della garanzia inerisce alla mancata esecuzione delle ridette opere, ma non concerne alcun accordo sostitutivo fra privati o fra pubbliche amministrazioni;

che dunque l’amministrazione regionale ha agito nell’ambito di un rapporto privatistico, applicando la norma del contratto fideiussorio, senza alcuna spendita di pubblici poteri;

che dunque il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dalle parti resistenti (cfr. TAR Liguria, sez.I, 5 luglio 2011, n.1054);

che dunque deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quello ordinario;

che le spese possono compensarsi tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuandosi come competente il giudice ordinario, avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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