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ai fini della partecipazione alla gara, la produzione della copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura

una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito

trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, secondo cui: “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità”, a seguito della quale “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”

 

sentenza numero 97 del 9 gennaio 2014 pronunciata dal Tar Campania, Napoli


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ai fini della partecipazione alla gara, la produzione della copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura Reviewed by on . trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, secondo cui: “qualora le dichiarazi trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, secondo cui: “qualora le dichiarazi Rating: 0
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