Invero, la sentenza di questa Sezione dopo avere indicati quali sarebbero stati gli effetti conformativi della decisione nel caso in cui l’amministrazione avesse rinnovato il procedimento di gara, lasciava comunque a questa – in via logicamente e cronologicamente prioritaria – il potere di assumere determinazioni e di adottare atti anche in direzione diversa; opportunità che, a ben vedere, deve ritenersi esistente a prescindere da espresse statuizioni contenute in una sentenza da eseguire, ogni volta in cui è riconosciuto uno spatium deliberandi alla funzione amministrativa sub iudice deducta, come osservato di recente dall’Adunanza Plenaria 15 gennaio 2013 n. 2, che ha avuto tuttavia cura di rilevare come il punto di equilibrio tra effetto conformativo del giudicato e sostanziale possibilità di disancoramento dallo stesso sia da ricercare nell’applicazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento e, più a monte, di buona fede e correttezza.
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