L’appalto ha avuto ad oggetto il servizio di copertura assicurativa, per le seguenti tipologie di rischi, suddivise in due lotti:
– lotto 1, responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali;
– lotto 2, responsabilità patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali.
la stazione appaltante, avendo apportato modifiche sostanziali alla lex specialis, non avrebbe potuto limitarsi alla pubblicazione sul proprio sito internet della determinazione del 15 aprile 2014 recante tali modifiche, ma avrebbe dovuto provvedere alla ripubblicazione del bando ed alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte: ciò che non è avvenuto, con il corollario della fondatezza delle doglianze dedotte con il ricorso
sentenza numero 18 del 9 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lazio, Latina
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