Ad avvenuta aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto: impossibile il risarcimento in forma specifica
La situazione soggettiva tutelabile è soltanto una “chance” per equivalente!
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 2002, n. 4007.
Questa la massima ufficiale pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it:
La Corte europea ha ritenuto incompatibile con la Direttiva CEE 93/37 del 14.6.1993 <<una normativa ed una prassi amministrativa che consenta all’Amministrazione aggiudicatrice di escludere come anormalmente bassa un’offerta, basandosi unicamente sulle giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative presentate in allegato all’offerta stessa senza che l’amministrazione aggiudicataria abbia proceduto ad un qualsiasi esame in contraddittorio delle offerte sospette formulando richieste di chiarimento sui punti dubbi emersi nel corso di una prima verifica…>>
Condizione perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno è la positiva verifica di tutti i requisiti di legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il “danno ingiusto”), è indispensabile che sia accertata anche la colpa (o dolo) dell’Amministrazione. Non può configurarsi colpa dell’Amministrazione ove la violazione delle regole da parte di questa sia l’effetto di un errore scusabile, e se alla stessa Amministrazione non possano essere mosse censure sul piano della diligenza e della perizia
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