Art. 194 (Affidamento a contraente generale) 1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. (...)
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: a) ove le garanzie di cui all'articolo 104..........
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